13.05.2026

Esdebitazione ad ampio raggio

  • Italia Oggi

Anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale il debitore può chiedere e ottenere la propria esdebitazione dai debiti non soddisfatti. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 74 depositata ieri, risolvendo il contrasto sorto dopo l’introduzione dell’art. 281 del Codice della crisi d’impresa (dlgs 14/2019, Ccii). La disposizione risulta infatti censurata, là dove dispone che il tribunale, su istanza di parte, dichiara inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” e così va intesa nel senso di fare riferimento a una “contestualità logica” piuttosto che strettamente “cronologica”. Tale contestualità sussiste non solo quando il tribunale, avendo ricevuto l’istanza del debitore prima della conclusione della procedura, provveda all’esdebitazione direttamente con il decreto di chiusura della stessa, ma anche quando, ove l’istanza sia stata presentata subito dopo la chiusura, il tribunale pronunci l’esdebitazione con un successivo decreto, all’esito di un sub-procedimento svolto pur sempre nell’ambito della liquidazione giudiziale.

La nuova sentenza, escludendo il contrasto dell’art. 281, co. 1, Ccii con il principio direttivo indicato nell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge di delega numero 155 del 2017, in base al quale il Governo avrebbe dovuto «prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura (…)» apre dunque ad una interpretazione benevola ed estensiva. La Corte con la nuova pronuncia precisa che, in linea con la sua costante giurisprudenza, per verificare la conformità della norma delegata rispetto a quella delegante, occorre accertare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserita in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante, nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa, senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa. Nella specie, la disposizione censurata, introdotta dal legislatore delegato, si inserisce in un contesto normativo costituito dalla legge numero 155 del 2017 recante la delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, cui ha fatto seguito il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza contenuto nel decreto legislativo numero 14 del 2019 e nei successivi decreti correttivi. In tale contesto, l’istituto della esdebitazione, e cioè della liberazione del debitore dai crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, mira a ricollocare utilmente il debitore all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, nel solco del diritto dell’Unione europea. La Corte costituzionale, dunque, allarga il favor debitoris e nel solco della direttiva 2019/1023/UE (Insolvency), consente agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di beneficiare di una seconda opportunità, mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo.