11.05.2026

Bonus assunzioni ancorati a salari giusti e aumento di posti

  • Italia Oggi

Bonus assunzioni più pesanti ma condizionati a due nuovi requisiti. Da un lato la realizzazione di un effettivo incremento occupazionale; dall’altro l’applicazione da parte del datore di lavoro del nuovo principio di “salario giusto”. A queste condizioni, tutte le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di donne e giovani under 35 su tutto il territorio nazionale, nonché di lavoratori over 35 nelle aree Zes, danno diritto a un esonero contributivo del 100%. Lo prevede il dl n. 62/2026 (il cosiddetto decreto 1° maggio), che interviene in materia di incentivi all’occupazione. Il decreto abroga contestualmente i precedenti incentivi previsti dal Milleproroghe 2025 (ma mai entrati in funzione per mancata autorizzazione europea) e introduce, inoltre, un nuovo incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a termine instaurati con giovani under 35, anch’esso con esonero contributivo totale. Infine, dovrà essere disciplinato con decreto ministeriale uno sgravio per le aziende che favoriranno misure per la natalità.

La proroga dei tre bonus. I bonus sulle assunzioni disciplinati dal decreto 1° maggio non sono nuovi. Si tratta, infatti, di una riproposizione, in versione riveduta e corretta, degli incentivi introdotti originariamente con il decreto Coesione (dl n. 60/2024) e poi prorogati, fino al 30 aprile scorso, dalla legge di conversione del Milleproroghe (legge n. 26/2026 di conversione del dl n. 200/2025). I bonus riguardano, in particolare, le assunzioni di donne, di under 35 e di over 35 in zona Zes che con il Milleproroghe erano stati prorogati fino al 30 aprile 2026 con eccezione del bonus donne la cui proroga era stata fatta fino al 31 dicembre 2026. I bonus sulle assunzioni disciplinati dal decreto 1° maggio riguardano le assunzioni dell’interno anno 2026 (decorrenza dal 1° gennaio e il 31 dicembre 2026), andandosi a sovrapporre agli analoghi bonus in versione prorogata dal Milleproroghe, che arrivavano fino allo scorso 30 aprile e che non sono diventati mai operativi in quanto in attesa dell’autorizzazione dell’Ue. Il decreto 1° maggio ha risolto la questione, con l’abrogazione dell’ultima proroga prevista con il Milleproroghe. Che cosa succede, adesso, alle aziende che, in base alla precedente disciplina, ora abrogata, hanno effettuato assunzioni? Le conseguenze possono essere diverse: dipende dalle condizioni introdotte con il dl n. 62/2026.

Le nuove condizioni. Tutti i nuovi bonus sono subordinati a due condizioni, mentre non sono stati previsti decreti di attuazione. La prima: che realizzino un incremento occupazionale; la seconda: che il datore di lavoro richiedente applichi il nuovo “salario giusto”. Ciò significa, pertanto, che le assunzioni effettuate fino al 30 aprile potranno fruire dei nuovi bonus se realizzano un incremento occupazionale (questo è da verificare) e se il datore di lavoro applica il nuovo “salario giusto” (questa condizione potrebbe essere già ricorrente, in quanto l’applicazione del Ccnl è un obbligo previgente al decreto 1° maggio). In ogni caso, se le condizioni risultano soddisfatte il datore di lavoro potrà fruire dei nuovi bonus, altrimenti ne risulterà escluso. Peraltro, i nuovi incentivi si rivolgono a soggetti considerati svantaggiati dalla disciplina Ue, opzione che non richiede di attendere l’autorizzazione dell’Ue per l’operatività dei nuovi bonus (considerati aiuti di stato compatibili con il mercato interno). Resta fermo che il riconoscimento dei bonus avverrà nel limite delle risorse finanziare disponibili e che a tal fine spetterà all’Inps effettuare il consueto monitoraggio dei fondi.

Bonus stabilizzazione. È un nuovo bonus e spetterà ai datori di lavoro privati che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, trasformano senza soluzione di continuità rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile. In questo caso, per l’operatività del nuovo bonus è necessario l’ok dell’Ue. L’esonero contributivo (del 100%) spetta per 24 mesi, fino a 500 euro mensili, esclusivamente sulle trasformazioni relative a personale non dirigenziale e della durata complessiva, alla data di trasformazione, fino a 12 mesi. Il personale non deve aver compiuto 35 anni d’età e non deve mai essere stato occupato prima a tempo indeterminato. Il bonus, inoltre, spetta se con la stabilizzazione si realizza un incremento occupazionale netto e se il datore di lavoro non ha fatto licenziamenti individuali, per giustificato motivo oggettivo, o collettivi.

Uno sgravio per la natalità. La misura non è immediatamente operativa, per due ragioni: perché viene introdotta a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 62/2026; perché con decreto del ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con l’Autorità delegata per la famiglia e con il ministro dell’economia entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 62/2026, dovranno essere fissate le modalità attuative, tra cui i criteri di accesso e le procedure di riconoscimento. Si tratta, in ogni caso, di nuovo sgravio contributivo a favore delle imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, cioè una nuova prassi per la gestione della conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono d’investire in modo strutturato su maternità, su paternità, su carichi di cura, su flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. Questa nuova prassi, che non si applica alle organizzazioni (aziende, ecc.) prive di addetti, richiede: la definizione di una politica aziendale per la conciliazione vita-lavoro; la predisposizione di un piano strategico che preveda obiettivi misurabili; l’adozione di un sistema di monitoraggio, tramite Kpi, cioè indicatori di performance; l’organizzazione di azioni a sostegno relativamente a maternità, paternità, genitorialità, caregiver e carichi di cura. Ai datori di lavoro che si muniranno di questa nuova certificazione verrà riconosciuto uno sgravio sul versamento dei contributi, per la quota a proprio carico, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il bonus sarà riconosciuto con riparametrazione su base mensile e potrà essere fruito a condizione che il Tei (Trattamento economico individuale) riconosciuto ai lavoratori risulti non inferiore al Tec (Trattamento economico complessivo).