La quota di una s.r.l. detenuta in comunione da due comproprietari, ciascuno dei quali titolare del 50% della stessa, è comodamente divisibile in natura.
Tribunale di Genova, sentenza del 7 aprile 2026
La pronuncia
Il Tribunale di Genova, con la recentissima sentenza dello scorso 7 aprile (R.G. 9354/2024), in applicazione del suddetto principio, ha disposto la divisione in natura tra i due (ex) comproprietari di una quota di s.r.l. ritenendola un bene comodamente divisibile in natura e attribuendo, dunque, a ciascuno una metà (figurativa) della stessa, così concludendo un procedimento instaurato da uno dei due comproprietari proprio al fine di ottenere la divisione giudiziale della quota indivisa.
Nel caso in questione, entrambi i comproprietari al 50% della quota indivisa erano portatori di interessi contrastanti riguardo alla gestione della società ed erano, pertanto, propensi alla divisione della quota; tuttavia, mentre il ricorrente ne chiedeva la divisione, con assegnazione della metà di sua spettanza, ritenendo la partecipazione divisibile in natura, l’altro comproprietario sosteneva che la quota di una s.r.l. non fosse divisibile rappresentando un unicum e, pertanto, ne chiedeva l’integrale assegnazione.
La divisibilità in natura
Il Tribunale ha accolto la prima tesi ed ha disposto la divisione della quota, partendo, innanzitutto, dal presupposto che, in generale, l’art. 1111 c.c. prevede che ciascuno dei partecipanti ad una comunione può chiederne lo scioglimento. Inoltre, in materia di società a responsabilità limitata, i giudici hanno rilevato l’assenza di norme che neghino la “scioglibilità della quota in comunione”, posto che la riforma del diritto societario ha abrogato l’art. 2482 c.c. che prevedeva una limitazione alla libera divisibilità della quota. Ebbene, l’unico limite posto dall’attuale disciplina è costituito dalla “non comoda divisibilità, la quale consiste … sia nella impossibilità di materiale frazionamento del bene, sia nel verificarsi di un notevole deprezzamento di esso rispetto alla utilizzazione del complesso indiviso, sia nella mancata formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento”.
Il caso in questione, tuttavia, fuoriesce dall’ambito applicativo dei suddetti limiti, poiché, come sostenuto dal Tribunale, “si è in presenza di un bene comodamente divisibile in natura” trattandosi di un bene mobile immateriale e “quindi perfettamente frazionabile in due quote”. Pertanto, nei casi in cui gli interessi dei comproprietari sono divergenti, la divisione finisce con il favorire l’autonomo godimento del bene diviso (o, meglio, delle sue quote-parte assegnate) da parte dei due comproprietari, i quali diventano gli unici titolari della quota-parte loro assegnata; al contempo, l’operazione non provoca alcuna perdita di valore della quota, ma semplicemente ripartisce il valore della stessa tra le due quote-parte assegnate ai comproprietari.
E quali sono gli effetti della divisione?
Collocandosi nel solco della precedente giurisprudenza, il Tribunale ha affermato che la natura dichiarativa della pronuncia giudiziale con cui viene disposta la divisione di una partecipazione non ha efficacia traslativa, poiché non viene alterata la preesistente qualità di soci, già posseduta dai condividenti, né viene modificata la composizione della compagine sociale. La divisione, infatti, non trasferisce la proprietà della quota da un soggetto ad un altro, ma modifica lo stato giuridico esistente, sciogliendo la comunione e attribuendo ai due partecipanti porzioni sostitutive della quota condivisa.
30.07.2026