25.03.2026 Icon

Concordato fallimentare e disciplina intertemporale

Nel passaggio dalla legge fallimentare al Codice della crisi, uno dei principali temi riguarda le procedure che si collocano tra il vecchio e il nuovo sistema. La Corte di Cassazione affronta la questione, chiarendo che il concordato fallimentare proposto dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi resta disciplinato dalla normativa previgente.

Cass. civ., sez. I, sentenza del 8 febbraio 2026, n. 2819

Una vicenda tra due regimi normativi

Il caso trae origine da un fallimento dichiarato nel 2018.

Nel 2023, in un contesto ormai disciplinato dal Codice della Crisi, vengono presentate più proposte di concordato da parte di terzi.

I giudici di merito hanno ricondotto la fattispecie al concordato nella liquidazione giudiziale, ritenendo quindi applicabili le regole del Codice della Crisi.

La questione centrale diventa così individuare quale disciplina debba governare una procedura iniziata sotto un regime normativo e sviluppatasi, per alcuni profili, sotto un diverso sistema.

Il concordato come fase della procedura principale

La Corte di Cassazione offre una lettura sistematica della disciplina transitoria, osservando che il concordato fallimentare non costituisce un procedimento autonomo, ma un sub-procedimento che si innesta nella procedura di fallimento.

Da ciò deriva che la disciplina applicabile è quella della procedura principale in cui il concordato si inserisce. Se il fallimento è regolato dalla legge fallimentare, anche il concordato deve seguire lo stesso regime.

Una diversa soluzione comporterebbe la coesistenza di due discipline sulla medesima procedura, con conseguenti incertezze applicative, soprattutto nelle fasi patologiche (ad esempio in caso di mancata omologazione o risoluzione).

La scansione procedurale e il limite alle proposte successive

La pronuncia affronta anche il tema delle proposte concorrenti, individuando un momento decisivo nella comunicazione della proposta ai creditori.

Da tale momento, infatti, la procedura entra in una fase già avviata e scandita da passaggi definiti, che non possono essere rimessi in discussione da iniziative successive.

Ne consegue che il soggetto che presenti una proposta in un momento successivo non può incidere sullo svolgimento del procedimento, né ottenere la sospensione delle operazioni di voto o la revoca dei provvedimenti già adottati dal giudice delegato, restando eventuali valutazioni affidate agli organi della procedura.

La posizione del terzo proponente

Un ulteriore profilo riguarda la disciplina applicabile alla proposta proveniente da un soggetto terzo.

La Corte esclude che trovino applicazione le formalità previste per la società fallita, evidenziando come tali adempimenti siano funzionali alla formazione della volontà interna dell’impresa e, dunque, coerenti solo con la posizione del debitore.

Diversa è, invece, la situazione del terzo proponente, il quale non è coinvolto nell’organizzazione dell’impresa né nei suoi processi decisionali, ma interviene dall’esterno con una proposta volta alla definizione della procedura.

La distinzione si fonda, pertanto, sulla diversa natura dei due interventi: interno e organizzativo quello del debitore, esterno e negoziale quello del terzo.

Continuità della procedura: lo stesso criterio anche in tema di esdebitazione

La decisione si segnala, in particolare, per un approccio volto a garantire coerenza sistematica nella disciplina intertemporale.

La soluzione adottata si inserisce, infatti, nel più ampio dibattito sull’applicazione della disciplina transitoria nelle procedure concorsuali, particolarmente rilevante anche in materia di esdebitazione.

Anche in tale ambito, infatti, la giurisprudenza più recente ha valorizzato il collegamento con la procedura originaria, privilegiando un criterio di continuità normativa.

In questa prospettiva, il criterio della continuità della procedura emerge come soluzione interpretativa privilegiata, anche a fronte di discipline sopravvenute più favorevoli, nell’ottica di garantire stabilità e unitarietà del sistema concorsuale.

Autore Giorgia Gaudenzi

Stage

Milano

g.gaudenzi@lascalaw.com

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