Qualora una clausola put & call preveda l’esercizio automatico dell’opzione al verificarsi di una determinata condizione, il relativo contratto di cessione delle quote si considera immediatamente perfezionato, senza che sia richiesta alcuna ulteriore manifestazione di volontà da parte dei contraenti.
Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza del 10 gennaio 2024.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con una sentenza del 10 gennaio 2024, offrendo un chiarimento in ordine alla natura giuridica e agli effetti di una clausola put & call inserita in un più ampio accordo di cessione di partecipazioni societarie.
La controversia originava da un articolato assetto negoziale finalizzato alla cessione delle quote di una s.r.l.. L’accordo prevedeva il trasferimento di una partecipazione pari all’80% del capitale sociale, per il residuo 20% del capitale sociale, invece, le parti avevano convenuto l’inserimento di una clausola put & call, al fine di regolarne il trasferimento al verificarsi di determinate condizioni. Tale pattuizione, infatti, oltre a conferire alle parti la facoltà reciproca di vendita e acquisto, stabiliva che l’opzione si sarebbe considerata automaticamente esercitata nel caso di cessazione dalla carica di uno degli amministratori designati in una società controllata. Verificatasi la condizione dedotta, il venditore agiva in giudizio per ottenere, tra l’altro, il pagamento del prezzo relativo al restante 20% delle quote, assumendo che il trasferimento si fosse già perfezionato per effetto dell’esercizio automatico dell’opzione.
Nel dirimere la controversia, il Tribunale ha in parte qualificato la clausola in esame come patto di opzione, ossia un negozio giuridico bilaterale che perfeziona una proposta irrevocabile, a fronte della quale la controparte vanta un diritto potestativo di accettazione. A differenza del contratto preliminare, che obbliga le parti alla sottoscrizione di un successivo contratto definitivo, il patto di opzione, ove contenga tutti gli elementi essenziali del contratto finale, si perfeziona con la semplice accettazione dell’opzionario, determinando l’immediato effetto traslativo.
Richiamando un consolidato orientamento della Suprema Corte, il Tribunale ha inoltre ribadito che, nei rapporti interni tra le parti, la cessione di quote di s.r.l. è valida ed efficace in virtù del solo consenso; la formalizzazione dell’accordo rileva esclusivamente ai fini dell’opponibilità alla società, ma non incide sul perfezionamento del contratto tra i contraenti.
Il punto centrale della decisone concerne l’interpretazione della clausola di esercizio automatico. Il Tribunale ha ritenuto che, al verificarsi della condizione prevista (la cessazione dalla carica dell’amministratore), l’opzione si fosse automaticamente e istantaneamente esercitata, determinando l’immediato perfezionamento del contratto di cessione della quota residua e il contestuale trasferimento della partecipazione. Il termine di trenta giorni previsto per l’“esecuzione” doveva, infatti, intendersi riferito alla sola formalizzazione dell’accordo ai fini dell’opponibilità della cessione, e non quale condizione di perfezionamento della stessa.
In definitiva, il Tribunale, ritenuto perfezionato il trasferimento sia dell’80% delle quote in forza dell’accordo principale, sia del restante 20% per effetto dell’automatico esercizio dell’opzione al verificarsi della condizione dedotta, ha condannato le parti obbligate all’acquisto al pagamento dell’intero corrispettivo pattuito, tanto con riferimento alla partecipazione inizialmente ceduta quanto con riguardo alla quota residua automaticamente trasferita.
30.07.2026