Se ancora ci fossero dubbi, è solo il caso di ricordare che la determinabilità per relationem del c.d. “tasso leasing” esclude la violazione dell’art. 117, commi 4 e 6, T.U.B., come pure l’irrogazione della sanzione sostitutiva riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (cfr. Cass., Sez. 1, 26/06/2019 n. 17110; Cass., Sez. 3, 26/06/2019, n. 16907). Questo è esattamente quanto ribadito anche dalla Cassazione con la recente ordinanza di n. 34872 pubblicata il 30 dicembre 2025.
Cass. Civ., Sez. III, Ord. del 30 dicembre 2025, n. 34872
In particolare, con tale decisione, la Cassazione ha precisato nuovamente che
“deve ritenersi, in conseguenza, che il T.A.N. del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass., sez. 3, 15/05/2024, n. 13556), sicché le indicazioni contenute in quest’ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi. Conclusione, quest’ultima, che risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., sez. U, n. 15130 del 2024, in cui (cfr. pag. 22 e ss.), muovendo dalla premessa che l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell’operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all’an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass., nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass., n. 25205 del 2014)”.
Dunque, ancora una volta, la giurisprudenza di Legittimità è tornata sulla determinabilità del tasso leasing ribadendo un aspetto fondamentale, ossia l’impossibilità di poter configurare un’ipotesi di violazione delle norme sulla trasparenza bancaria laddove “il tasso di leasing sia comunque determinabile, anche per relationem, mediante criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca” (cfr. Cass., sentenza del 13/05/2021, n. 12889/2021).
Per questo, nel caso di specie, nonostante la Corte d’Appello avesse ritenuto i dati inseriti in contratto sufficienti a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell’operazione economica – posto che esso
“prevedeva il canone complessivamente dovuto dall’utilizzatore per l’intero rapporto (euro 1.662.118,26 + IVA) e la relativa indicizzazione (in aumento o diminuzione secondo specifici criteri di cui alle allegate condizioni generali), l’importo della singola rata mensile (euro 8.507,82 + IVA), la durata del contratto (144 mesi), la maxi rata iniziale, le spese di istruttoria e l’eventuale tasso di mora, elementi tutti di per sé sufficienti a definire le modalità di rimborso del finanziamento ed a consentire all’utilizzatore di conoscere l’effettivo costo dell’operazione›” – la Cassazione ha, invece, ritenuto che “L’indagine da essa svolta sulla possibilità di determinare per relationem il tasso dell’operazione risulta tuttavia erronea, avendo tale giudice preso in considerazione parametri variabili del contratto non specificamente indicati in motivazione e non oggettivamente individuabili. Trattasi pertanto di riferimenti generici (come la indicizzazione ‹‹in aumento o in diminuzione secondo specifici criteri di cui alle allegate condizioni generali››), dai quali non emerge con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la stipulata pattuizione”.
In conclusione, fermo il principio secondo cui il “tasso leasing” può esser determinato per relationem, escludendo così la violazionedell’art. 117, commi 4 e 6, T.U.B., è pur sempre necessario che dal contratto di leasing emergano in maniera inequivocabile gli elementi necessari per la sua determinazione.
In difetto, la sanzione sarà quella della nullità ex art. 117 TUB.
24.07.2026