07.01.2026 Icon

Quando vi è l’interesse ad agire contro un abuso edilizio?

Con la sentenza n. 10440 del 30 dicembre 2025, il Consiglio di stato si è pronunciato su un ricorso proposto da un proprietario di un immobile contro il Comune di Porto Torres e il Ministero della Cultura, confermando la decisione di primo grado del TAR Sardegna che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire.

La vicenda prende le mosse dalla realizzazione di un muro di contenimento di cemento adiacente all’immobile del ricorrente, effettuato dopo che il Comune aveva approvato una richiesta di variante. Secondo il proprietario, l’opera sarebbe stata realizzata senza autorizzazione paesaggistica, e provocando effetti negativi sulla sua proprietà, in particolare sulla qualità della vita e sulla sicurezza del terreno. Il proprietario chiedeva quindi l’annullamento del titolo edilizio e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Il TAR Sardegna aveva, però, dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di interesse qualificato da parte della ricorrente.

Impugnata la sentenza, il Consiglio di stato ha confermato le conclusioni del TAR.

La Corte, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021, ha infatti osservato che la mera vicinitas (ossia, la contiguità dei fondi) può rappresentare un elemento della legittimazione ad agire, ma di per sé non basta a dimostrare l’interesse a proporre il ricorso.

Per essere ammesso, il ricorso – come qualunque altro – deve invece contenere la concreta allegazione di un pregiudizio attuale e specifico derivante dall’atto o dall’opera contestata.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva insistito su una generica menomazione dei valori urbanistici e della qualità della vita, ma non aveva dimostrato in che modo l’opera contestata avrebbe causato un pregiudizio concreto e direttamente tutelabile attraverso l’esperimento dell’azione giudiziaria.

Da qui, inevitabile, la reiezione del ricorso per carenza di interesse ad agire.

La sentenza in commento ribadisce, in buona sostanza, un principio ormai pacifico: il processo amministrativo non può essere utilizzato come sede di un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione, separato dall’esistenza di una lesione concreta e personalizzata che dalla stessa è derivata.

In altri termini, non basta affermare genericamente che un atto è illegittimo, ma è necessario dimostrare che l’annullamento produce un vantaggio concreto per il ricorrente.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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