26.09.2025 Icon

L’inibitoria MCC nella Composizione Negoziata della Crisi

“La misura tesa ad impedire temporaneamente l’escussione di una qualunque garanzia, compresa dunque quella pubblica, può essere qualificata come una misura cautelare atipica funzionale ad evitare, da un lato, l’alterazione dello status quo tra i creditori e, dall’altro, a non pregiudicare le trattative in corso evitando il consolidamento del super privilegio di – giust’appunto – MCC”.

È in questi termini che si è espresso il Tribunale di Vicenza all’esito di un procedimento introdotto da un imprenditore finalizzato alla conferma delle misure protettive, richieste in sede di deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, e all’applicazione di misure cautelari.

Ma procediamo con ordine.

È noto che nel contesto della composizione negoziata l’imprenditore possa trovarsi nell’impossibilità di far fronte ai propri obblighi nei confronti del soggetto garantito, di norma una banca che ha erogato il finanziamento all’impresa in ragione della garanzia prestata dal fondo MCC.

La questione diventa ancora più complessa nel caso in cui il soggetto garantito abbia già escusso la suddetta garanzia.

In presenza di questa eventualità, infatti, il coinvolgimento di MCC potrebbe pregiudicare l’esito delle trattative.

È in questo scenario che si inserisce la pronuncia in commento che, nel solco tracciato già da alcuni precedenti, ha accolto la richiesta di inibitoria nei confronti di MCC.

Tuttavia, il Tribunale di Vicenza ha precisato che detta misura può trovare applicazione a condizione che ricorrano i due classici requisiti, ossia il c.d. “fumus bonis iuris” e il c.d. “periculum in mora”.

Tali requisiti, calati nel contesto della composizione negoziata, si traducono rispettivamente nel probabile risanamento dell’impresa e nel concreto rischio che l’omessa applicazione della misura richiesta possa pregiudicare irrimediabilmente l’esito delle trattative.

In particolare, come osservato dal Tribunale di Vicenza, quest’ultimo requisito sussisteva nel caso di specie in quanto l’escussione della garanzia pubblica avrebbe avvantaggiato gli escutenti “demotivandoli rispetto all’esito della CNC” e determinato il definitivo consolidamento del privilegio MCC di cui all’art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998.

Autore Frank Oltolini

Associate

Milano

f.oltolini@lascalaw.com

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