Perché possa essere accolta la richiesta di conferma delle misure protettive è necessario che il risanamento dell’impresa risulti ragionevolmente perseguibile, non potendo le medesime essere confermate nel caso in cui l’imprenditore intendesse perseguire, attraverso lo strumento della composizione negoziata, finalità meramente liquidatorie.
Il caso: misure protettive negate in prima istanza
Questa è la massima che può trarsi da una recente pronuncia resa dal Tribunale di Verona all’esito di un giudizio di reclamo – peraltro accolto in quanto veniva fornita prova della sussistenza di un progetto di risanamento teso alla continuità dell’attività d’impresa – promosso da un imprenditore che si era visto negare la conferma delle misure protettive chieste in occasione del deposito dell’istanza, ex art. 12 CCII, di nomina dell’esperto.
Ma procediamo con ordine.
Il nodo interpretativo: risanamento o liquidazione?
Sin dalla sua entrata in vigore, la dottrina e la giurisprudenza si erano interrogate (e divise) sulla possibilità che la composizione negoziata potesse essere attività anche per realizzare finalità meramente liquidatorie.
L’interrogativo muoveva dall’art. 12 CCII, il quale attribuisce una certa rilevanza alla circostanza che il risanamento dell’impresa deve presentarsi come ragionevolmente perseguibile.
Il requisito del risanamento ragionevolmente perseguibile
Nel solco del dibattito dottrinale e giurisprudenziale che si è andato sviluppando, si è inserita anche la pronuncia oggetto del presente articolo che, rinviando all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, ha escluso come possano essere perseguite finalità liquidatorie per il tramite della composizione negoziata.
Il Tribunale di Verona si allinea all’orientamento maggioritario
In particolare, il giudice scaligero, a sostegno della propria tesi, ha rinviato ad alcuni dati normativi, tra cui il già citato art. 12 CCII, l’art. 21 CCII il quale pone l’accento sulle concrete prospettive di risanamento.
Inoltre, è stato richiamato anche l’art. 19 CCII che chiede all’imprenditore, ai fini di ottenere la conferma delle misure protettive, di allegare alla domanda un piano di risanamento finalizzato, tenuto conto delle indicazioni presenti del D.M. 21/03/2023, a verificare la possibile prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
Continuità aziendale come presupposto per le misure protettive
Dall’esame di dette norme, il Tribunale di Verona ha dunque concluso osservando come sia “del tutto irrilevante, la circostanza, evidenziata dal ricorrente che il progetto prospettato assicuri ai creditori una soddisfazione migliore di quella che ricaverebbero in caso di liquidazione giudiziale.”
30.09.2026