“In base al comma 7 dell’art. 119 CCII, il creditore anteriore, ancorché non abbia proposto tempestivamente la risoluzione del concordato preventivo omologato, è legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, qualora dimostri uno stato di insolvenza conseguente a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di concordato.”
App. Firenze, sez. II, sent., 10 marzo 2025, n. 436
Con la sentenza n. 436 del 10 marzo 2025, la Corte d’Appello di Firenze è intervenuta sull’interpretazione dell’art. 119 co. 7 CCII e ha affermato la possibilità per un creditore, il cui credito sia stato decurtato da un concordato preventivo omologato e non risolto, di chiedere la liquidazione giudiziale nel caso in cui ricorra uno stato di insolvenza, anche se legato a debiti sorti successivamente la presentazione della domanda di concordato.
Concordato inattuato: non basta l’omologa per escludere l’insolvenza
Il caso trae origine da un’istanza con cui una società, titolare di un credito nascente da un contratto di mutuo ipotecario, chiedeva al Tribunale di Livorno la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice. Quest’ultima era stata precedentemente ammessa a concordato preventivo, che avrebbe dovuto essere adempiuto nel termine di quattro anni dall’omologa; tuttavia, a distanza di otto anni dall’omologa, la proposta era rimasta inattuata.
Il Tribunale di Livorno, però, rigettava tale istanza, ritenendo insussistente lo stato d’insolvenza e valorizzando il fatto che la creditrice non avesse preventivamente richiesto la risoluzione del concordato, così come imposto dall’art. 119 co. 7 CCII.
Avverso tale decisione la società creditrice proponeva reclamo, denunciando la non condivisibilità dell’interpretazione fatta propria dal giudice di primo grado, anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione affermata nella sentenza n. 4696/2022.
La Corte di Appello di Firenze accoglieva il reclamo e chiariva che, tanto nel regime anteriore della legge fallimentare, quanto in quello successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi, la mancata risoluzione del concordato non preclude automaticamente l’apertura della liquidazione giudiziale. La risoluzione del concordato ha, difatti, una funzione distinta rispetto alla dichiarazione di insolvenza: mentre la prima mira a rimuovere l’efficacia del concordato e la correlata obbligatorietà per tutti i creditori anteriori alla sua omologa, la seconda consegue alla verifica dell’attualità dello stato di insolvenza del debitore.
I giudici di secondo grado, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite del 2022 che aveva chiarito come l’imprenditore commerciale, pur dopo l’omologa del concordato, possa essere assoggettato a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) qualora permanga o si ripresenti una situazione di insolvenza, hanno ribadito che la risoluzione del concordato preventivo non costituisce una condizione necessaria per l’instaurazione della nuova procedura concorsuale, ancorché faccia riferimento ai crediti falcidiati e non adempiuti.
Credito anteriore e debiti sopravvenuti: quando il creditore è legittimato
Quanto all’attuale art. 119 co. 7 CCII, la Corte ha sottolineato come esso condizioni la proponibilità della domanda di liquidazione giudiziale alla previa risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza derivi da debiti sorti successivamente al deposito della domanda di concordato. In tal caso, anche il creditore anteriore conserva la legittimazione a proporre la nuova procedura, sia pure nei limiti del proprio credito falcidiato. Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno evidenziato che l’attuazione del piano concordatario era risultata pressoché nulla: i beni immobili, che costituivano oltre l’80% dell’attivo stimato, non erano stati alienati o risultavano venduti a valori inferiori rispetto a quelli presunti. Alcuni immobili erano occupati da terzi, altri risultavano oggetto di progettualità urbanistiche future, la cui concreta attuazione era ancora incerta, mentre le partecipazioni societarie non erano ancora state liquidate. Nel complesso, ad otto anni dall’omologazione, l’attivo effettivamente realizzato ammontava a meno di un milione di euro, a fronte di una stima iniziale di oltre diciassette milioni.
Dalla Cassazione alle Corti d’appello: verso un’interpretazione sistemica dell’art. 119 CCII
La sentenza in commento ha, quindi, ribadito la centralità dello stato di insolvenza al fine della fallibilità dell’imprenditore commerciale, anche se già assoggettato a concordato omologato. Inoltre, la lettura fornita dalla Corte di Firenze, sulla scia della giurisprudenza delle Sezioni Unite, agevola l’interpretazione – e quindi l’applicazione – dell’art. 119 CCII, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive in danno dei creditori coinvolti dal concordato preventivo non risolto.
10.09.2026