09.07.2025 Icon

Appalti pubblici: che differenza c’è tra principio di equivalenza e aliud pro alio?

Il Consiglio di stato, con la sentenza n. 570/2025, è tornato a fare luce sulla differenza tra il principio di equivalenza e l’aliud pro alio all’interno degli appalti pubblici.

Principio di equivalenza negli appalti pubblici: significato e finalità

Come noto, può accadere che, partecipando a una gara, un operatore economico intenda offrire un prodotto o servizio diverso da quello esattamente descritto nel capitolato, ma capace di soddisfare le stesse esigenze della stazione appaltante. Ciò è possibile grazie al c.d. principio di equivalenza, menzionato dall’art. 79 del codice degli appalti pubblici e disciplinato dall’allegato II.5, che consente agli operatori di proporre offerte tecnicamente diverse, ma funzionalmente equivalenti, rispetto alle specifiche indicate dalla stazione appaltante.

Per avvalersi del principio di equivalenza, l’operatore deve dimostrare già nell’offerta (producendo rapporti di prova, certificazioni di qualità, registri online, costi del ciclo di vita, etc.) che la soluzione proposta è tecnicamente e funzionalmente equiparabile a quella richiesta dalla stazione appaltante.

Quando un’impresa presenta un’offerta che si discosta dalle specifiche tecniche richieste, ma ne dimostra l’equivalenza, la stazione appaltante non può respingere automaticamente l’offerta, ma deve verificare se i prodotti, lavori o servizi proposti siano idonei a soddisfare gli stessi bisogni, anche se ottenuti con soluzioni tecniche diverse.

Il principio di equivalenza assume, quindi, un rilievo molto importante all’interno degli appalti pubblici: essendo finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo tra gli operatori economici, mira direttamente a dare attuazione al principio di concorrenza.

Quando si configura un aliud pro alio: i limiti all’equivalenza

Il limite principale all’applicabilità del principio di equivalenza è rappresentato dall’aliud pro alio, che si verifica se il concorrente volesse presentare un prodotto, o servizio, difforme da quello previsto nel bando di gara. In questo caso, ovviamente, l’amministrazione dovrà respingere l’offerta.

Quando, però, l’offerta presentata può dirsi rispettosa del principio di equivalenza e quando, invece, si tratta di aliud pro alio?

La sentenza in commento fornisce una risposta a tale quesito.

L’orientamento del Consiglio di Stato: equilibrio tra concorrenza e certezza dell’oggetto contrattuale

Riprendendo un indirizzo consolidato, l’aliud pro alio può configurarsi quando si offre una bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l’oggetto dell’appalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara.

L’aliud pro alio, prosegue la sentenza,deve essere valutato sulla base di tre profili: tipologico, strutturale e funzionale, ricordando che è rinvenibile una variante non consentita nel caso in cui vengano introdotte modifiche che nulla abbiano a che vedere con quanto richiesto nel bando.

In definitiva, quindi, l’applicabilità del principio di equivalenza – che permette all’amministrazione di non escludere un’offerta, sebbene non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento la lex specialis – si arresta di fronte al caso in cui il bene offerto sia aliud pro alio, vale a dire radicalmente difforme rispetto a quello descritto nel bando di gara.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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