20.05.2025 Icon

L’ascensore della discordia: i principi giuridici della convivenza condominiale

Accessibilità, uso paritario delle parti comuni e principio di solidarietà condominiale: sono questi i cardini giuridici su cui ruota la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore (n. 396/2025), chiamato a dirimere una controversia condominiale tutt’altro che banale.

Il caso nasce in un condominio campano, dove l’assemblea approva l’installazione di un ascensore per migliorare la fruibilità dei piani alti, soprattutto da parte di anziani e persone con disabilità.

Una decisione che incontra l’opposizione di alcuni condòmini, preoccupati per la riduzione della larghezza delle scale.

La delibera assembleare passa comunque, ma non senza conseguenze: si finisce in giudizio.

A mettere ordine è il Tribunale di Nocera Inferiore che dice sì all’ascensore, ma con una precisazione importante: “chi non è d’accordo e non trae beneficio dall’opera, non può essere obbligato a contribuire alle spese”.

Il Tribunale chiarisce subito che l’installazione di un ascensore rientra tra le innovazioni legittime, anzi auspicabili, soprattutto in un Paese che invecchia e che fa ancora i conti con molte barriere architettoniche.

La Corte richiama l’art. 2 della Legge 13/1989, la quale consente l’approvazione di tali interventi con una maggioranza più snella (art. 1136, commi 2 e 3, c.c.), proprio in virtù della loro finalità sociale.

Non solo. L’ascensore, afferma il Tribunale, non è un “lusso”, ma può essere paragonato – per importanza e utilità – a impianti fondamentali come quelli di luce, acqua o riscaldamento.

Un’opera che risponde a un principio di solidarietà condominiale, necessario per garantire pari dignità e accessibilità a tutti i residenti, in particolare i più fragili.

Tuttavia, se è vero che l’innovazione non può rendere inservibile nemmeno una parte comune per anche un solo condòmino (Cass. 12930/2012), è altrettanto vero che un mero disagio non basta per bloccare l’opera.

Nel caso di specie, una riduzione delle scale a 80 cm non equivale a renderle inutilizzabili. Ergo: il progetto è salvo.

Diversa è la questione economica: richiamando l’art. 1121 c.c., il giudice sottolinea che se l’innovazione è gravosa e non porta vantaggio diretto a qualcuno, questi può legittimamente chiamarsi fuori dalla spesa.

Purché – come è accaduto – comunichi formalmente il dissenso all’amministratore.

In definitiva, l’ascensore si può fare, ma senza forzature.

Il Tribunale disegna con chiarezza i confini tra innovazione utile e rispetto delle posizioni individuali: quando un’opera migliora l’accessibilità dell’edificio senza rendere inutilizzabili le parti comuni, va bene anche se qualcuno si oppone. Tuttavia, chi non ne trae vantaggio e ha espresso dissenso, non può essere costretto a pagare.

La convivenza condominiale richiede bilanciamento tra diritti e doveri, ma non può schiacciare le posizioni legittimamente contrarie.

Autore Valeria Bano

Senior Associate

Milano

v.bano@lascalaw.com

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