L’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio (oggi liquidazione controllata) non consente al debitore di disporre, sul piano sostanziale, dei beni appresi nella procedura nonché di conservare o assumere la capacità di stare in giudizio nelle liti che riguardano il patrimonio compreso nella procedura.
Così il Tribunale di Brescia si è espresso in seguito alle osservazioni presentate ad un progetto di stato passivo da un Istituto di credito.
Nel caso di specie, la Banca aveva richiesto l’ammissione al passivo della liquidazione del patrimonio in forza di un decreto ingiuntivo opposto dal debitore. L’opposizione a decreto veniva rigettata in primo grado ed appellata dal debitore prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Secondo la Banca, la procedura di liquidazione del patrimonio non comporterebbe, a carico del sovraindebitato uno spossessamento del patrimonio e neppure limitazioni della capacità processuale, con la conseguenza che le cause eventualmente pendenti alla data di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio possono proseguire fino alla formazione del giudicato.
Tuttavia, secondo il Tribunale di Brescia la liquidazione del patrimonio costituisce una procedura concorsuale dotata di attitudine universale la quale non solo coinvolge la generalità dei creditori ed è comprensiva dell’intero patrimonio del debitore ma comprende anche l’amministrazione dello stesso, la quale viene affidata al Liquidatore.
Ebbene, lo spossessamento del debitore comporta la perdita di legittimazione processuale dello stesso, ossia l’impossibilità di conservare o assumere la capacità di stare in giudizio nelle liti che riguardano il patrimonio compreso nella procedura.
Inoltre, il Giudice rileva che alla liquidazione del patrimonio, trattandosi a tutti gli effetti di uno strumento di natura concorsuale, è possibile applicare analogicamente le norme della legge fallimentare (oggi codice della crisi) in materia di spossessamento, interruzione delle liti attive, improcedibilità delle liti passive.
Pertanto, essendo la domanda della Banca fondata su una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima dell’apertura della liquidazione del patrimonio, il Giudice ha disposto l’ammissione al passivo con riserva, all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche in questo caso il Giudice ha fatto ricorso all’analogia, applicando l’istituto dell’ammissione con riserva anche nell’ambito della formazione dello stato passivo della procedura di liquidazione del patrimonio (oggi liquidazione controllata).
11.09.2026