In tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, non rientra fra le controversie da trattare con lo speciale rito previsto per l’accertamento del passivo, in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare, ma diretta ad incidere sull’attivo fallimentare, attraverso l’accertamento dell’esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento.
Con la pronuncia in commento la Cassazione, in occasione di un articolato contenzioso avente ad oggetto l’opponibilità o meno di una serie di cessioni di credito in sede fallimentare, fornisce alcune precisazioni sul rito applicabile e sugli effetti del giudicato endofallimentare.
Nel caso di specie, a seguito della conclusione di alcuni contratti di appalto, l’appaltatore veniva dichiarato fallito dopo aver provveduto, in bonis, a cedere il credito ad alcune banche resesi cessionarie. Sia queste ultime che il Curatore dell’appaltatore fallito chiedevano il pagamento alla società appaltante, la quale si vedeva costretta a richiedere una pronuncia di accertamento per capire a chi dover effettuare il pagamento.
In primo e secondo grado veniva accertata la regolarità delle cessioni del credito e veniva quindi ordinato alla società appaltante di procedere al pagamento nei confronti delle banche cessionarie.
Il Curatore, lamentando l’inopponibilità al fallimento delle cessioni di credito effettuate a terzi prima dell’apertura della procedura, proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo come in sede di accertamento dello stato passivo, i crediti delle banche, garantiti dalle cessioni di credito, risultassero esclusi.
In realtà, la Cassazione evidenzia come il giudizio non avesse ad oggetto questioni relative all’accertamento del credito in sede di ammissione al passivo, ma esclusivamente la valutazione dell’efficacia delle cessioni di credito effettuate dalla società ancora in bonis e, quindi, l’accertamento della titolarità dei crediti ceduti dall’appaltatore alle banche.
La questione non è, infatti, diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare, in assenza di domande di accertamento di crediti nei confronti della massa, ma solo a incidere sull’attivo fallimentare, attraverso l’accertamento dell’esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento.
Del resto, ricorda la Cassazione, il giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e non è volto a fare stato fra le parti fuori del fallimento, non estendendosi a crediti fatti valere nei confronti di terzi.
Infine, la pronuncia precisa che nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivo trova applicazione solo nel caso di domanda riconvenzionale.
Naturalmente, le stesse regole restano valide anche per la liquidazione giudiziale, dove le decisioni prese dal giudice delegato, in fase di accertamento dei crediti, continuano ad avere efficacia solo endoconcorsuale, ossia producono effetti tra le parti ai soli fini del concorso.
11.09.2026