26.01.2018 Icon

Il correntista non può sottrarsi all’onere probatorio

La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 29983 del 13/12/2017, insieme ad altre precedenti, contribuisce ulteriormente a delimitare i confini di un tema che, come più volte ricordato su questa rivista, si pone centrale nell’ambito del contenzioso bancario – o almeno di una buona parte di questo -, ossia la corretta ripartizione dell’onere probatorio.

Sia prima di tutto consentito osservare che, ragionando secondo elementari principi processualicivilistici, è arduo dubitare della circostanza per cui, se il cliente deve dimostrare l’eventuale pagamento indebito di alcune voci, tale indebito non può che emergere dalla discrepanza tra quanto pattuito e quanto applicato.

In altre parole, appare fin troppo banale rilevare che sia l’attore a dover dimostrare l’insussistenza della causa debendi, con quanto ne consegue in ordine alla produzione di estratti, contratti (originari e successivi) ed elaborato peritale esplicativo.

Questa chiarezza, tuttavia, è spesso contraddetta dal caos che, anche in tema di distribuzione degli oneri probatori, regna in giurisprudenza.

Consolanti appaiono, sul punto, alcuni arresti della Suprema Corte che già si era pronunciata in ordine all’onere della prova incombente sul correntista che proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente, quando non anche di ripetizione dell’indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto.

Già la celebre sentenza del Supremo Collegio del 7 maggio 2015, n. 9201 abbracciava, come è noto, il principio secondo cui “l’onere probatorio gravante a norma dell’art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. In tal caso la relativa prova potrà essere fornita mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

La Corte, dunque, si mostrava critica rispetto al criterio di vicinanza della prova (spesso invocato dai clienti attori) escludendo, per l’appunto, il ricorrere della maggiore prossimità della banca ai documenti rilevanti ai fini della produzione in giudizio. Anzi, a tal proposito, la motivazione ragiona di “posizione paritaria” tra banca e cliente almeno sul piano processuale, se non su quello contrattuale.

Si affermava, inoltre, con forza, l’efficacia in materia di contenzioso bancario delle norme che regolano l’onere della prova, la cui operatività non deve subire deroga né per effetto della natura dell’azione (accertamento negativo) proposta dal correntista, né avuto riguardo al principio di vicinanza della prova.

Tale ri-bilanciamento appare, almeno agli occhi di chi scrive, non solo equo, ma utile ad evitare alcune pericolose derive opportunistiche, simili a quelle che le Sezioni Unite hanno inteso scongiurare, per altri versi, con la recentissima sentenza n. 898 del 16 gennaio 2017 in materia di contratto monofirma.

Venendo alla pronuncia in commento, il principio in parola è stato raccolto da un ulteriore arresto della Suprema Corte (appunto n. 29983 del 13/12/2017), chiamata a definire un giudizio con domanda di accertamento negativo, nel quale la società ricorrente – già beneficiata in primo ed in secondo grado dalla rideterminazione della minore esposizione debitoria – pretendeva di estendere l’indagine contabile ad un periodo antecedente al 1995 per il quale, non avendo disponibilità degli estratti, chiedeva alla banca di fornire la relativa documentazione contabile, circostanza esclusa già dalla Corte territoriale.

Sulla scia del citato precedente di legittimità, la Suprema Corte ha affermato: “Peraltro, deve essere sottolineata l’ininfluenza della qualificazione giuridica della domanda rispetto all’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa ex art. 2697 c.c., giacchè questa Corte ha applicato, in un caso del tutto analogo, il principio in forza del quale chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda (Cass., n. 9201 del 07/05/2015). Al riguardo non è calzante il richiamo al precedente di questa Corte n. 23974/2015 (pag. 13 del ricorso), in quanto nella specie era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie l’azione è stata proposta dai correntisti, per cui si applica una diversa ripartizione dell’onus probandi”.

Il tenore del provvedimento non lascia dunque margine all’applicazione del c.d. principio del saldo zero, adottabile unicamente allorchè sia la banca ad avanzare pretese creditorie in giudizio.

Cass., Sez. VI – 1 Civ., 13 dicembre 2017, n. 29983Giorgio Zurru – g.zurru@lascalaw.com

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