E’ quanto di recente espresso anche dal Tribunale di Cassino nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti di una delle società finanziare Clienti dello Studio.
Queste le circostanze a fondamento dell’ordinanza: i) “verificato che, contrariamente ai rilievi dell’opponente e secondo le sue stesse produzioni il vincolo contrattuale, non specificatamente contestato nella sua vigenza e nell’efficacia delle clausole pattuite, si correda di puntuale piano finanziario”;ii)“che l’opponente non rinnega l’intercorsa vicenda finanziaria, l’erogazione delle somme concordate e la concorde accettazione delle condizioni applicabili, limitandosi a generiche contestazioni sull’eccedenza dei tassi-soglia o sull’incongruenza degli addebiti prive di specifico supporto documentale e, comunque, decontestualizzate dal rapporto concreto”; iii) che, a fronte della puntuale deduzione e documentazione dei criteri pattizi/normativi via via esigibili nella definizione delle poste contabili/patrimoniali (..) l’opponente non sviluppa ipotesi analitiche ed alternative di calcolo (..) né individua gli esatti punti di scostamento dalle fonti in rilievo (..);” iv) che, allo stato degli atti e degli argomenti offerti, l’opposizione non poggia su riscontri obiettivi, né è sufficientemente circostanziata da scalfire la pertinenza e completezza dell’avverso impianto documentale, a fronte di un rapporto incontestato e di una prestazione pacificamente fruita”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si può pertanto nuovamente affermare che, laddove l’opposizione non sia fondata su prova scritta e/o di facile soluzione, mentre la fonte negoziale del credito e gli sviluppi contabili del rapporto finanziario ivi sottesi siano documentati in maniera esaustiva, non possa essere negata la concessione della provvisoria esecutorietà.
Tribunale di Cassino, ordinanza 19 luglio 2016Alessandra Palermo – a.palermo@lascalaw.com