23.01.2017 Icon

Non si posso commercializzare lettori di film in streaming

Parere dell’Avvocato generale Sánchez-Bordona nel caso Stichting Brein vs. Jack Frederik Wullems [Case C527/15]

Secondo l’avv.to generale Campos Sánchez-Bordona della Corte di Giustizia Europea costituisce atto illecito la messa in commercio di apparecchiature che facilitano l’accesso a contenuti che terzi pubblicano su un sito internet in violazione del diritto d’autore e diritti connessi.

Il caso. Da qualche anno il sig. Wullems, cittadino olandese, ha messo in commercio un apparecchio chiamato Filmspeler che, una volta collegato alla TV di casa e alla rete Internet, si connette pressoché in automatico a “siti pirata” facilitando la proiezione in streaming sullo schermo di opere multimediali in violazione dei diritti d’autore.

La fondazione Stichting Brein, il cui scopo statutario è la protezione del diritto d’autore, ha così citato in giudizio il Sig. Wullems lamentando che la vendita del suo apparecchio è equiparabile ad un qualsiasi iniziativa di sfruttamento non autorizzato di opera protetta.

Il giudice nazionale si è allora rivolto alla Corte di Giustizia per chiedere se nella nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3 della Direttiva 2001/29 rientri anche la vendita del Filmspeler, il che consentirebbe di qualificare la condotta del convenuto come illegittima.

Non molto tempo fa la Corte ha emanato un sentenza nel caso noto come «GS Media» (8 settembre 2016, Caso C-160/15, in questa rivista), con cui ha qualificato come atto di comunicazione al pubblico – come tale illegittimo se non autorizzato dal titolare del diritto d’autore – anche la mera pubblicazione su un sito internet di un link che reindirizza l’utente ad altro sito ove sono presenti contenuti protetti.

In quella occasione il giudice ha ravvisato il ricorrere di ipotesi di comunicazione al pubblico in tutti i casi in cui colui che pubblica il link lo fa a fini di lucro e nella consapevolezza del fatto che nella pagina linkata sono illegittimamente pubblicate opere protette.

Conformemente a quanto sopra, nel caso di specie, spiega l’Avvocato Generale, nulla aggiunge nella sostanza il fatto che il link, anziché essere pubblicato su un sito, è inscritto direttamente nel software del Filmspeler. La condotta del Sig. Wullem è illegittima in quanto del tutto assimilabile a quella del caso GS Media.

Vale la pena rammentare che la questione di delimitare con certezza i limiti di applicabilità della nozione di comunicazione al pubblico non è pacifica, né può con certezza dirsi risolta.

Solo qualche anno fa (sentenza nella causa C-466/12, Nils Svensson et al./Retriever Sverige AB, in questa rivista) la Corte aveva sostenuto che la pubblicazione di un link ad opere protette senza il consenso del titolare del diritto d’autore costituisce illecito solo se il link in questione consente l’illegittima fruizione dell’opera da parte di un pubblico nuovo rispetto a quello che già ha accesso alle suddette opere in forza della pubblicazione originaria.

Come si può notare i due indirizzi divergono enormemente in punto di principio, mentre nel caso Svensson si trattò di compiere un accertamento oggettivo (la circostanza concreta del raggiungimento di un pubblico nuovo), nei recenti casi (quello odierno e quello GS Media) si tratta di compiere un accertamento soggettivo, ovvero la consapevolezza (o ragionevole consapevolezza) di ledere l’altrui diritto.

In tale ultima prospettiva, temo, si possa corre il rischio di un eccessivo allargamento della tutela del diritto d’autore imputando l’illecito anche a soggetti estranei alla condotta contraffattoria.

Francesco Ramponef.rampone@lascalaw.com

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