15.02.2018 Icon

Revoca dell’unico socio: la società non si scioglie

Il Tribunale di Torino ha sancito che la revoca dell’unico socio accomandatario di una società non determina lo scioglimento immediato della società stessa, essendo applicabile la disciplina ex art.2323 c.c., con conseguente possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali entro sei mesi dalla revoca e di nomina medio tempore di un amministratore provvisorio.

Si deve innanzitutto osservare che l’art. 2323 c.c., dettato in tema di scioglimento della società in accomandita semplice prevede quanto segue: “La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell’articolo 2308, quando rimangonosoltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia statosostituito il socio che è venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.”

Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, la revoca giudiziale dell’amministratore di una società in accomandita semplice che sia unico socio accomandatario non determina l’automatico scioglimento della società (cfr. in tal senso: Tribunale Milano 9 novembre 2015, depositato in data 12 novembre 2015).

Infatti, se si accoglie la tesi secondo cui l’interesse che la normativa in tema di revoca giudiziale dell’amministratore per giusta causa intende perseguire è quello di tutelare l’interesse alla conservazione della società, al proseguimento della sua attività di impresa e alla sua corretta amministrazione, si deve anche accettare l’idea che, nel caso in cui si verifichi un vuoto gestorio nell’amministrazione della società in conseguenza di un provvedimento giurisdizionale di revoca per giusta causa, tale interesse debba trovare un’adeguata tutela.

La disciplina della società in accomandita semplice contiene, come si è detto, una disposizione che consente, ai sensi dell’art. 2323, 2° comma, c.c., la nomina di un amministratore provvisorio nel caso in cui vengano a mancare tutti gli accomandatari.

La ratio di tale norma, evidentemente finalizzata alla conservazione dell’impresa, discende dal fatto che nella società in accomandita semplice l’amministrazione può essere conferita solo ai soci accomandatari.

Il venire a mancare di questi ultimi determina appunto un vuoto gestorio che non può essere colmato dalla presenza dei soci accomandanti e, dunque, l’art. 2323 c.c. si preoccupa di consentire la nomina di un amministratore provvisorio per il periodo di sei mesi, al termine del quale, se non è stata ristabilita la categoria dei soci accomandatari, si verifica lo scioglimento della società.

Si precisa che tale vuoto gestorio può derivare non solo dallo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso od esclusione, ma altresì dalla revoca dell’amministratore unico accomandatario.

La regola di cui all’art. 2323, 2° comma, c.c. non sarebbe quindi eccezionale, come aveva sostenuto la giurisprudenza più risalente, ma sarebbe al contrario suscettibile di applicazione analogica.

Ciò per la semplice considerazione che, se l’ordinamento si preoccupa di conservare l’originario contratto sociale voluto dalle parti (come espressione del generale principio di conservazione del contratto), tanto che concede alle stesse, nel caso in cui venga meno una categoria di soci, un termine per porvi rimedio autorizzando la nomina di un amministratore provvisorio, non si vede perché non si possa pervenire al medesimo risultato nel caso in cui l’unico socio accomandatario sia semplicemente revocato dalla carica di amministratore, senza che venga meno la categoria dei soci accomandatari.

Così ammettendo, i soci accomandanti avrebbero un termine di sei mesi per concordare l’ingresso di un ulteriore socio accomandatario al quale affidare l’amministrazione della società.

Solo nel caso in cui non si trovasse l’accordo nel termine di sei mesi, la società dovrebbe sciogliersi per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 2272, 1° comma, 2), c.c. Si sottolinea che nell’arco dei sei mesi l’amministratore provvisorio potrebbe compiere solo atti di ordinaria amministrazione, sicché non potrebbe in alcun modo aggravare la posizione dell’unico socio accomandatario che, benché privato dei poteri di amministrazione, resterebbe esposto alla responsabilità illimitata per i futuri debiti della società.

Tribunale di Torino, ordinanza del 16 Gennaio 2017Edoardo Fracasso – e.fracasso@lascalaw.com

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