14.01.2015 Icon

La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori

Cass., 13 giugno 2014, n. 13517 (leggi la sentenza)Con la sentenza n. 13517 del 13 giugno 2014 la Suprema Corte torna ad esprimersi sul tema della responsabilità dei sindaci e lo fa confermando l’ormai prevalente e pacifico orientamento giurisprudenziale che rileva la responsabilità dell’organo di controllo di una società per azioni per violazione del dovere di vigilanza ex art. 2407, comma 2 Cod. Civ. sull’operato degli amministratori.

In particolare, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, gli amministratori di una società (poi fallita), avevano disposto due bonifici di ingente importo in favore di una società collegata, a fronte di operazioni fittizie, causando – in definitiva – il sostanziale depauperamento dell’attivo societario.

In relazione a tali atti gestori, secondo i giudici di primo grado nonché di appello, non vi sarebbe stata “traccia dell’adempimento da parte dei sindaci degli obblighi di informativa e di controllo loro spettanti“, avendo invero gli stessi “omesso di rilevare macroscopiche violazioni mantenendo un comportamento inerte”.

L’approccio dei giudici di merito è stato poi avallato da quelli di legittimità, i quali hanno peraltro dato evidenza di una serie di circostanze concrete che nel caso di specie avrebbero imposto ai sindaci di operare con maggiore cautela (ex multis, l’ingente importo dei bonifici incompatibile con la difficoltà economiche della società erogante oltre che la mancanza di una effettiva inerenza e causale dell’operazione rispetto alle iniziative imprenditoriali della stessa società).

Dette circostanze, nel loro complesso intese, ad avviso della Corte di Cassazione costituirebbero un indice di una tale evidente anomalia che avrebbe imposto un intervento immediato dell’organo di controllo “anche segnalando all’assemblea le irregolarità riscontrate, ovvero denunziando i fatti al P.M.”(tanto più se si considera che i sindaci rivestivano il medesimo ruolo in ambedue le società interessate), posto che sui suoi componenti – in virtù del disposto di cui all’art. 2407Cod. Civ. – incombe il dovere di adempiere all’esercizio delle loro funzioni con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

Sul punto, gli Ermellini hanno infatti precisato che ai fini della configurabilità della violazione di detto dovere “non è necessaria l’individuazione di specifici comportamenti che si pongono espressamente in contrasto con tale dovere, essendo invece sufficiente che i componenti dell’organo di controllo non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità”.

In aderenza a questo principio, pertanto, i giudici di piazza Cavour hanno confermato la condanna dei sindaci – in solido con gli amministratori – al risarcimento dei danni causati per l’omesso adempimento degli obblighi di informativa e di controllo loro spettanti, ravvisando, quindi, una “violazione del dovere di vigilanza in relazione all’inerzia manifestata a fronte della censurabile attività svolta dagli amministratori”.

14 gennaio 2015Giada Salvini – g.salvini@lascalaw.com