09.07.2026

Liquidazione, il Cpb vive

  • Italia Oggi

Per l’Agenzia delle entrate la messa in liquidazione della società interrompe gli effetti del concordato preventivo biennale (Cpb) soltanto se i redditi effettivi risultano inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati. Sul fronte dell’imputazione dei redditi, il periodo “ante-liquidazione” è autonomo e l’intero reddito (sia precedente che contestuale alla liquidazione) deve essere imputato per trasparenza all’unico socio rimasto, anche se si tratta di un socio d’opera.

Così l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 138/2026 di ieri sul tema della cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al dlgs 13/2024, di una società personale in liquidazione con socio d’opera.

Il caso analizzato concerne, infatti, una società in accomandita semplice (s.a.s.) che, dopo l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2024-2025, ha subito una profonda trasformazione della compagine sociale poiché, in seguito al recesso dei soci di capitale, la socia accomandataria superstite (socia d’opera) ha deliberato la messa in liquidazione dell’ente per l’impossibilità di ricostituire le categorie sociali entro i termini di legge.

La prima criticità riguarda la tenuta dell’accordo concordatario e, per l’agenzia, l’apertura della liquidazione ordinaria non determina automaticamente la cessazione dell’accordo con il Fisco, ma deve essere inquadrata tra le “circostanze eccezionali”, di cui al dm 14/06/2024.

In estrema sintesi, il concordato preventivo cessa di produrre effetti, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del dlgs 13/2024, soltanto se la liquidazione comporta una riduzione del reddito effettivo superiore al 30% rispetto a quello concordato; se detto scostamento si verifica nel 2025, la società torna a determinare le imposte secondo le regole ordinarie per quell’annualità.

Un ulteriore aspetto cruciale riguarda la suddivisione del periodo d’imposta per quanto previsto dall’art. 182 del dpr 917/1986 (Tuir) e l’agenzia chiarisce che il lasso di tempo tra l’inizio dell’esercizio (1/01/2025) e la messa in liquidazione (26/06/2025) costituisce un autonomo periodo d’imposta, con la conseguenza che il reddito prodotto in questa frazione temporale deve essere imputato a chi riveste la qualifica di socio alla chiusura del periodo stesso.

Poiché i soci di capitale erano già receduti prima della liquidazione, l’unico soggetto a cui imputare il reddito “ante-liquidazione” è la socia d’opera superstite, nonostante non abbia conferito capitale e, allo stesso modo, anche il reddito prodotto durante la fase di liquidazione le sarà interamente imputato per trasparenza, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir; le somme attribuite non sono considerate riparti di liquidazione ma redditi di partecipazione derivanti da recesso, tassabili come utile per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della quota.