L’adozione di un Modello organizzativo previsto dal dlgs n. 231/2001 adottato post factum da società che hanno rapporti con il pubblico, rappresenta uno strumento dissociativo che può evitare l’irrogazione di misure straordinarie. Con la sentenza n. 5818/2026 il Consiglio di Stato offre uno spunto significativo sul ruolo che il Modello 231 può assumere nell’ambito delle cosiddette misure di “self cleaning” previste dal Codice dei contratti pubblici. La vicenda trae origine dall’esclusione di un operatore economico a fronte di una vicenda penale riguardante un proprio ex amministratore. Tuttavia, la società, una volta venuta a conoscenza della vicenda, al fine dimostrare la propria dissociazione dai fatti contestati, aveva adottato una serie di misure correttive, tra cui l’immediata cessazione del rapporto con il soggetto coinvolto, l’adozione di un Modello organizzativo ex dlgs n. 231/2001, comprensivo di un codice etico, nonché della revisione delle procedure interne interessate dalle contestazioni. La società proponeva ricorso, chiedendo la riforma della pronuncia, lamentando un errore procedurale. L’appellante, infatti, si doleva delle conclusioni cui perveniva il primo Giudice, in quanto avrebbe erroneamente ritenuto carente la società sotto il profilo della moralità (elemento richiesto dagli artt. 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici), per un grave illecito professionale, nonché per aver illegittimamente omesso di riferire alla Stazione appaltante l’irrogazione della misura cautelare disposta nei confronti dell’allora legale rappresentante della Società. L’ex Amministratore, infatti, a seguito di un’indagine della Guardia di Finanza, nell’ambito della quale erano stati contestati episodi di estorsione, caporalato, indebita percezione di finanziamenti pubblici, nonché di violazione delle prescrizioni ex dlgs n. 231/2001, con relativa emissione della predetta ordinanza, era stato raggiunto dalla misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Il Consiglio di Stato, rigettando il ricorso, confermava la legittimità della valutazione compiuta dalla Stazione appaltante, cogliendo l’opportunità per ribadire che il grave illecito professionale non costituisce causa di esclusione automatica dal procedimento e che l’affidabilità dell’operatore deve essere sempre oggetto di costante valutazione complessiva. Merita attenzione, inoltre, il riconoscimento del valore conferito alle misure di self-cleaning: tra gli elementi positivamente considerati dalla stazione appaltante figura proprio l’adozione del Modello organizzativo quale strumento volto non solo a minimizzare il rischio di reiterazione di condotte dello stesso tipo di quelle oggetto di contestazione, ma anche di dissociazione dal contesto criminale in generale. La pronuncia conferma una prospettiva ormai sempre più consolidata: la concreta attuazione, implementazione ed adozione di MOGC231 non rileva solo quale presidio interno di prevenzione della responsabilità dell’ente, ma può assumere una funzione esterna di qualificazione dell’affidabilità e reputazione dell’impresa, anche nei rapporti con le stazioni appaltanti. Nel caso di specie, tali misure si sono concretizzate nell’immediata cessazione dal ruolo aziendale del soggetto coinvolto nelle indagini, l’adozione post factum del modello organizzativo e nella verifica generale delle prassi interne con particolare riferimento a quelle relative alla gestione risorse umane, sensibile alle ipotesi di reato contestate.
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