Negli accordi di ristrutturazione (Adr) il risanamento passa attraverso l’intesa fra imprenditore e creditori, secondo una logica che trova fondamento nell’autonomia privata. L’Adr «a efficacia estesa» rompe questo schema, consentendo l’estensione, a date condizioni, degli effetti dell’accordo anche a creditori non aderenti, in deroga alla regola per cui l’autonomia privata è irrilevante per le sfere giuridiche di chi non partecipa alla negoziazione. Fin dove può spingersi la deroga e a quali condizioni?
Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Torino (sentenza 31 luglio 2026), che ha omologato un Adr e, in base all’articolo 61 del Codice della crisi e dell’insolvenza (Ccii), ha esteso gli effetti ai creditori non aderenti di quattro delle sei categorie formate dalla debitrice, in linea con la vocazione al risanamento dello strumento e la tutela del valore dell’impresa e della capacità produttiva.
A questa precondizione si aggiunge una corretta formazione delle categorie, il raggiungimento di una maggioranza qualificata e la verifica che a ciascun non aderente sia offerto almeno quanto riceverebbe nella liquidazione.
È la categoria omogenea, non la massa indistinta dei creditori, a costituire il cluster del consenso che cattura tutti creditori della categoria e li vincola alla proposta, purché ci sia la maggioranza . Per il trascinamento nel cluster dei non consenzienti serve la massa critica del 75% dei crediti della categoria; questa soglia scende al 60% con l’articolo 23, comma 2, lettera b del Codice della crisi, se l’accordo risulta dalla relazione dell’esperto o se l’istanza di omologa è proposta nei 60 giorni dopo la comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 8, del Ccii (“bonus” Cnc).
Nel caso torinese ricorreva la seconda ipotesi: le adesioni si fermavano al 66,09% nella categoria dei fondi pubblici e delle banche garantite, al 70,54% tra i fornitori con titolo esecutivo e al 74,40% tra i chirografari; con la soglia ordinaria, tre categorie su quattro non avrebbero approvato la proposta.
Riguardo alla valutazione delle percentuali di adesione, i giudici, dopo il rilievo del commissario rispetto al fatto che per tre creditori gli accordi erano stati sottoscritti da soggetti dei quali non risultava provato il potere di firma, hanno rilevato che il difetto di potere rappresentativo è rilevabile d’ufficio (Cassazione Sezioni unite, 11377/2015) e incluso i tre creditori tra i non aderenti, ampliando l’istanza di estensione.
Invece i creditori che hanno fatto arrivare in tempo utile la ratifica del voto espresso da un soggetto non legittimato, sono stati contati fra gli aderenti, sulla scorta della ricostruzione del contratto senza poteri come fattispecie a formazione successiva, che si perfeziona con la ratifica del dominus (Cassazione, 14618/2010). Il commissario ha comunque svolto una prova di resistenza: anche escludendo chi ha ratificato, le percentuali restavano al 70,63% e al 65,94%, oltre soglia.
Anche il test di convenienza è stato superato, in quanto le analisi dell’advisor finanziario e del professionista incaricato dal ceto bancario convergevano: nella liquidazione i creditori bancari garantiti avrebbero recuperato fra il 46% e il 64%, a seconda che i beni fossero venduti atomisticamente o col ramo d’azienda, contro il 67% offerto dall’accordo, mentre i chirografari sarebbero rimasti insoddisfatti. Il riconoscimento ai chirografari del 50% del credito in due rate elide ogni pregiudizio per i chirografari “trascinati”, tanto più che nessuno ha proposto opposizione.
Oltre ai requisiti degli articoli 57 e 61, i giudici hanno valorizzato l’osservanza dell’articolo 61, comma 2, lettera a, del Ccii, ossia l’informativa ai creditori dell’avvio delle trattative, della garanzia d’accesso in buona fede e di un idoneo flusso d’informazioni su situazione della debitrice, accordo ed effetti. E qui questo requisito è agevolato dal precedente svolgimento della Cnc, nel corso della quale c’erano state trattative con tutti i creditori, per cui diventa persino riflesso del loro corretto svolgimento e punto di caduta in caso di insuccesso. Il tribunale, ritenendo che nulla ostasse l’omologa, ha disposto, in deroga gli articoli 1372 e 1411 del Codice civile, il “trascinamento” dei non aderenti.
In questi accordi, autonomia negoziale e dimensione collettiva della crisi si integrano, per evitare che il dissenso dei creditori pregiudichi un risanamento più conveniente della liquidazione, arginando però la dittatura della maggioranza che imporrebbe ai non aderenti un trattamento deteriore rispetto all’opzione liquidatoria.