Via libera definitivo dell’aula della Camera al ddl Nordio con 199 sì e 102 no. Il provvedimento apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare e tra le misure previste contiene l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, novità sul reato di traffico di influenze illecite e sulle intercettazioni. Il disegno di legge è stato approvato in seconda lettura da Montecitorio, in un identico testo rispetto a quello trasmesso dal Senato, e dunque diventa legge dello Stato.
“L’approvazione di questo ddl rappresenta una svolta nel rafforzamento delle garanzie per gli indagati e una mano tesa a tutti i pubblici amministratori, che non avranno più paura di firmare. Di questo importante risultato desidero ringraziare tutti i parlamentari, i colleghi di Governo e l’intero staff del Ministero”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.
Le modifiche introdotte dal provvedimento
Abrogazione del reato di abuso d’ufficio, modifica del reato di traffico di influenze illecite e della disciplina delle intercettazioni: con un testo di 9 articoli e un allegato, il disegno di legge Nordio ridisegna un pezzo del sistema giudiziario del nostro Paese e da mesi fa discutere magistrati ed avvocati. Il provvedimento apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare.
Con il venir meno della fattispecie prevista dall’articolo 323 del codice di rito – si ricorda – è stata varata anche una modifica al 346-bis, che disciplina il reato di traffico di influenze illecite. Per quanto riguarda l`abrogazione del reato di abuso d`ufficio, “si ricorda che ogniqualvolta si procede all’abrogazione di una fattispecie penale la giurisprudenza è chiamata a valutare, in relazione ai procedimenti penali incorso, se si sia dinanzi ad una abolitio crimis, con contestuale archiviazione o assoluzione dell’imputato, ovvero a un fenomeno di continuità normativa, riconducibile all`articolo 2, comma 4,c.p., con conseguente applicazione della norma penale più favorevole all’imputato”.
Nello stesso provvedimento è stata rafforzata la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato ed il proprio difensore”. Fatto salvo il caso – si aggiunge – “che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato introducendo, contestualmente, l`obbligo per l`autorità giudiziaria o per gli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate”.
Sono state poi stabilite “alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. In particolare, viene introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è inoltre escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori”.
Con il ddl Nordio si interviene anche in materia di misure cautelari, “prevedendo l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introducendo la decisione collegiale per l’adozione dell`ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari”. Altro tema molto dibattuto è quello che riguarda l’esclusione da parte del pubblico ministero “di proporre appellog> avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all`articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p.” quelle contravvenzioni o delitti, insomma, che prevedono la citazione diretta a giudizio, che possono portare ad una pena massima di quattro anni, con l’aggiunta di una possibile multa. È stata poi varata la modifica al Regio Decreto n. 12 del 1941″in materia di tabelle infradistrettuali e in materia di criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari conseguenti all’introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari”.
Quindi viene incrementato il ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Inoltre è stato deciso che d’ora in poi “il requisito dell`età non superiore a 65 anni dei giudici popolari deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio. Poi si “interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l’avanzamento al grado superiore dei militari”.