14.09.2026

Formazione 4.0 senza link diretti al bonus per nuovi investimenti

  • Il Sole 24 Ore

L’agenzia delle Entrate intensifica i controlli sui crediti d’imposta formazione 4.0. Ma in certi casi lo fa con un’impostazione restrittiva che desta perplessità e che, ad avviso di chi scrive, espone il fianco a censure: alcuni uffici, in sede di verifica, richiedono che all’attività di formazione s’accompagni, pena il disconoscimento della stessa, l’effettuazione di investimenti in beni strumentali 4.0 agevolabili con il credito Industria 4.0 (ora Transizione 4.0).

Il ragionamento sotteso è suggestivo: se l’impresa forma il personale su tecnologie abilitanti (big data, cloud e fog computing, cybersecurity, realtà virtuale, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, IoT, integrazione dei processi aziendali) ma non risulta aver acquisito i beni cui quelle competenze dovrebbero applicarsi, se ne desume – secondo alcuni verificatori – che la formazione non sia “vera” o riconducibile al Piano nazionale Impresa 4.0, e dunque non meritevole del credito.

Nessun fondamento normativo

Il credito d’imposta formazione 4.0, introdotto dall’articolo 1, commi 46-56, della legge 205/2017 e attuato con il Dm 4 maggio 2018, individua in modo tassativo i requisiti di ammissibilità: attività formative, erogate in base a un contratto collettivo o accordo aziendale/territoriale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma Impresa 4.0, nelle aree elencate dall’allegato A al decreto (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione).

In nessun punto della norma primaria o della disciplina attuativa è previsto, quale condizione di spettanza, che l’impresa abbia altresì realizzato – nello stesso periodo o in periodi contigui – investimenti agevolabili con il credito per beni strumentali 4.0, disciplinato da presupposti e platee normative distinte (legge 232/2016, legge 160/2019 e successive proroghe).

Due misure autonome

I due crediti d’imposta rispondono a logiche e obiettivi differenti. Il credito Industria 4.0 incentiva l’investimento materiale e immateriale in beni strumentali innovativi; il credito formazione 4.0 incentiva l’investimento nel capitale umano, cioè l’acquisizione di competenze digitali da parte dei dipendenti, a prescindere dal fatto che l’impresa disponga già, o acquisisca contestualmente, i beni tecnologici corrispondenti.

La ratio consiste nell’agevolare l’espansione delle competenze 4.0 del personale in termini più generali, che garantisca al lavoratore, e indirettamente all’impresa che sostiene l’investimento, una maggior competenza nei settori informatici e digitali.

Infatti, sono numerose le imprese – come le società di servizi, le attività professionali organizzate in forma d’impresa, le realtà che operano con asset intangibili o in outsourcing – che possono legittimamente formare il personale sulle tecnologie 4.0 (si pensi al potenziamento delle competenze informatiche) senza necessariamente investire, nello stesso arco temporale, in macchinari o software agevolabili con il credito Industria 4.0.

Peraltro, sono proprio le imprese di servizi e di consulenza, normalmente meno caratterizzate da investimenti rilevanti in beni strumentali, a poter trarre particolare beneficio dal credito formazione 4.0. Per queste realtà, infatti, l’investimento in competenze e know-how può produrre un beneficio maggiore rispetto all’acquisizione di asset materiali. Ma tali attività, in ipotesi di necessaria correlazione con investimenti in beni strumentali, sarebbero escluse a priori, stante l’ambito d’appartenenza.

Le possibili linee difensive

Il contribuente può opporre, in primo luogo, il principio di tassatività dei requisiti previsti dall’articolo 6 del Dm 4 maggio 2018, che non contempla alcun vincolo di correlazione con investimenti in beni strumentali. In secondo luogo, può valorizzare la piena dimostrazione dei contenuti formativi erogati e della loro riconducibilità alle aree tecnologiche dell’allegato A, a prescindere dagli investimenti realizzati.

Infine, può risultare decisivo dimostrare quali benefici concreti la formazione 4.0 abbia prodotto per l’impresa anche in assenza di uno specifico bene strumentale cui riferirla. Si pensi, ad esempio, al rafforzamento delle competenze di dipendenti che presentavano carenze su determinate tecnologie, alla necessità di operare presso clienti che utilizzano macchinari connotati da complessità digitali o informatiche, all’intenzione di trasferire a propria volta tali competenze ai clienti o, ancora, alla prospettiva di effettuare investimenti digitali o informatici in un momento successivo.

Anche in questo ambito, come già per il credito ricerca e sviluppo, la tenuta della difesa passa da una gestione documentale rigorosa e coerente sin dall’avvio dei percorsi formativi.