Il nuovo regolamento Ue sugli appalti riduce i requisiti economici che possono essere richiesti alle imprese e rafforza la suddivisione in lotti. L’obiettivo è impedire che dimensione dei contratti e requisiti di partecipazione escludano le piccole e medie imprese che sarebbero in grado di eseguire la prestazione.
La riforma interviene anzitutto sui requisiti economici di accesso. Oggi la direttiva 2014/24 consente, in via generale, di richiedere un fatturato annuo minimo fino a due volte il valore stimato dell’appalto. La proposta riduce questa soglia: il fatturato richiesto non potrà superare il 50% del valore annuale stimato del contratto. Sarà possibile andare oltre soltanto quando particolari rischi legati alla natura dei lavori, dei servizi o delle forniture lo rendano necessario e l’amministrazione dovrà indicarne le ragioni.
La scelta incide direttamente sulle PMI. Un fatturato elevato può offrire indicazioni sulla solidità economica dell’impresa, ma non dimostra di per sé una maggiore capacità di eseguire quella specifica prestazione. Se la soglia richiesta eccede quanto è necessario per garantire l’affidabilità dell’operatore, il fatturato finisce per selezionare le imprese soprattutto in base alla loro dimensione economica.
La dimensione dell’impresa, in altri termini, non può sostituire la verifica della sua effettiva capacità e affidabilità. Un operatore più grande non è necessariamente più adatto a eseguire la prestazione; un’impresa con un fatturato inferiore non è, per questa sola ragione, meno affidabile. Il requisito economico deve essere proporzionato al rischio che l’amministrazione deve prevenire, senza trasformarsi in una barriera dimensionale all’accesso.
La stessa impostazione emerge dalla disciplina dei lotti. La stazione appaltante deve valutare se dividere il contratto e considerare quanto la suddivisione possa aumentare la partecipazione delle PMI. Se decide di mantenere unitaria la commessa deve indicarne le principali ragioni; quando procede alla divisione, dimensione, numero e contenuto dei lotti devono essere proporzionati all’oggetto e alla complessità dell’appalto.
Fatturato e lotti agiscono quindi sullo stesso problema da due direzioni diverse. Il limite al fatturato evita che un’impresa capace di eseguire il contratto venga esclusa perché non possiede una dimensione economica superiore a quella realmente necessaria. La suddivisione in lotti evita invece che l’aggregazione di prestazioni e volumi trasformi più commesse alla portata delle PMI in un unico grande affidamento accessibile, di fatto, soltanto agli operatori maggiori.
La proposta di regolamento Ue non sceglie quindi semplicemente le PMI contro le grandi imprese. Tenta piuttosto di rendere la dimensione della gara una variabile da giustificare in funzione del mercato.
Il regolamento estende la stessa attenzione anche alle modalità con cui le PMI possono unire le proprie capacità. Nei raggruppamenti, i requisiti possono essere soddisfatti attraverso le capacità possedute da uno o più componenti e le stazioni appaltanti devono evitare barriere ingiustificate o sproporzionate connesse alla dimensione degli operatori, con particolare riguardo proprio alle PMI. La logica è coerente: se la singola impresa non possiede da sola la scala richiesta dalla commessa, la collaborazione tra operatori non deve essere ostacolata da condizioni che riproducano la stessa barriera dimensionale che il raggruppamento dovrebbe consentire di superare.
Ma per una PMI l’accessibilità della gara non dipende solo dal fatturato richiesto o dalla dimensione del lotto. Anche il costo necessario per partecipare può funzionare come barriera all’ingresso. L’Impact Assessment individua tra le criticità del sistema vigente l’elevato carico amministrativo sostenuto dalle imprese, comprese le PMI, e le conseguenti difficoltà di partecipazione, anche transfrontaliera.
Il peso degli adempimenti non è uguale per tutte le imprese. La produzione ripetuta di documenti, le verifiche e le formalità necessarie per partecipare possono rappresentare un costo relativamente contenuto per un grande operatore dotato di strutture dedicate alle gare, ma incidere molto di più su una PMI. Per questo la semplificazione procedurale e il principio once-only, che riduce la necessità di fornire nuovamente informazioni già disponibili al sistema pubblico, completano l’intervento sui requisiti di partecipazione. La Commissione Ue stima che il pacchetto prescelto possa ridurre mediamente dell’8,9% i costi procedurali sostenuti dagli operatori economici e quantifica risparmi per circa un miliardo di euro l’anno.
La proposta interviene anche sulla liquidità necessaria per eseguire il contratto, consentendo anticipazioni soprattutto a favore delle PMI e prevedendo, in determinate condizioni, il pagamento diretto dei subappaltatori. Il problema economico di una PMI, infatti, non termina quando viene ammessa alla gara: un contratto formalmente accessibile può restare fuori dalla sua portata se richiede di finanziare per mesi l’esecuzione con risorse proprie.