“Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di quest’ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato verso il quale è possibile trascrivere il pignoramento”.
Questo è quanto affermato con la sentenza in commento dalla Corte di Cassazione, che ha confermato un suo precedente orientamento in base al quale le formalità pubblicitarie legate alla trascrizione del pignoramento immobiliare relative a un trust, devono essere eseguite nei confronti del trustee a pena di nullità, non essendo il trust un soggetto giuridico contro il quale la formalità può essere trascritta.
In particolare, la vicenda trae origine da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Udine, con la quale il Giudice dell’esecuzione dichiarava la nullità della trascrizione e ordinava al creditore procedente la rinnovazione della stessa. Il creditore procedente, avverso detto provvedimento, proponeva opposizione agli atti esecutivi che veniva accolta dal Collegio, il quale dichiarava la validità della trascrizione.
Tale ultima pronuncia veniva poi impugnata con ricorso per Cassazione.
Chiamata a dirimere la questione, la Suprema Corte ha chiarito che, per consolidata giurisprudenza, il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.
Infatti, anche le disposizioni contenute all’interno della Convenzione de L’Aja si riferiscono espressamente al trustee e impongono agli Stati aderenti di consentire a questo di dare adeguata pubblicità al vincolo di trust attraverso formalità pubblicitarie che rendano opponibile a tutti sia la titolarità dei beni, sia la limitazione coessenziale alla loro finalizzazione. La Corte ha quindi affermato che il Giudice di merito avrebbe dato una lettura distorta della sopra indicata Convenzione, la quale non pretende affatto che la trascrizione degli acquisti sia eseguita a favore o contro il trust per rivelarne e renderne rilevante l’esistenza.
Inoltre, nemmeno l’indicazione del nominativo del trustee nel “quadro D” vale ad escludere l’indeterminatezza e, così, l’invalidità della formalità pubblicitaria: il predetto quadro, a compilazione facoltativa, è infatti volto a specificare e chiarire le informazioni contenute nelle sezioni precedenti, non già a modificarle; pertanto, nessuna efficacia sanante può attribuirsi all’indicazione di un soggetto diverso, la quale, anzi, incrementa ulteriormente l’incertezza.
Infine, secondo i giudici di legittimità, neppure potrebbe trovare applicazione all’istituto del trust, per analogia, la previsione di legge che consente la trascrivibilità del pignoramento nei confronti del condominio, trattandosi in tal caso di un’eccezione introdotta per espressa volontà del legislatore, né tantomeno potrebbe assumere rilevanza civilistica l’individuazione del trust come soggetto passivo di imposta poiché le disposizioni normative di riferimento, hanno una valenza prettamente tributaria e non incidono sulla struttura degli istituti giuridici.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaro che il pignoramento immobiliare può considerarsi validamente trascritto nella sola ipotesi in cui la formalità pubblicitaria venga eseguita nei confronti del trustee, essendo quest’ultimo titolare dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al trust.