“La notifica dell’atto di appello effettuata al difensore che abbia rinunciato al mandato nel corso del giudizio di primo grado, presso il domicilio dell’altro difensore, e dunque presso domicilio errato, è nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria, per raggiungimento dello scopo, dovuta alla tempestiva costituzione in giudizio dell’appellato”.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza in commento, la quale ha ribadito quanto già sancito dalle Sezioni Unite in tema di notificazioni, secondo cui, in base ai principi del giusto processo e di strumentalità delle forme degli atti processuali, l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, vertendo ogni altra ipotesi nella categoria della nullità.
La vicenda processuale trae origine dalla declaratoria di inammissibilità di un’impugnazione resa da parte della Corte d’Appello di Trieste, la quale aveva ritenuto inesistente la notifica del gravame effettuata dall’appellante nei confronti dell’appellato presso uno solo dei due difensori del giudizio di primo grado, senza tenere conto della mancata elezione di domicilio della parte presso lo stesso, nonché della rinuncia al mandato che nel frattempo questi aveva depositato nel fascicolo.
La sentenza veniva quindi impugnata con ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, investita del ricorso, ha specificato che né l’errata indicazione del luogo della notifica, intesa come notifica effettuata presso un domicilio differente, né quella eseguita nei confronti di un difensore che ha rinunciato al mandato, costituiscono cause di inesistenza della stessa; pertanto, una simile fattispecie deve essere inquadrata nel regime giuridico della nullità e non della inesistenza. Più nel dettaglio, i giudici di legittimità, hanno affermato che costituisce causa di nullità e non di inesistenza, l’errata individuazione del luogo della notifica anche in caso di insussistenza di collegamenti con il destinatario, poiché tale circostanza non attiene agli elementi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, ricadono nell’ambito della nullità, sanabile con il raggiungimento dello scopo, realizzabile anche attraverso la costituzione in giudizio.
Secondo la Corte, tale principio vale pure nel caso in cui la notifica venga eseguita nei confronti di un difensore che aveva in precedenza rinunciato al mandato.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che la notifica effettuata al precedente difensore ovvero presso un domicilio errato è nulla ma non inesistente, posto che essa è riconoscibile come notificazione ed è sanabile se idonea al raggiungimento dello scopo cui è preordinata.