– in Rivista dell’Esecuzione Forzata, n.
L’articolo in commento analizza la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4059/2010, avente ad oggetto l’estensione da riconoscere al principio stabilito dall’articolo 282 c.p.c. (a tenore del quale “La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”), con riferimento alla sentenza emessa ex art. 2932 c.c.
Alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite la sentenza ex art. 2932 c.c. produce la sua efficacia solo al momento del suo passaggio in giudicato, in ragione del fatto che l’effetto traslativo della compravendita si determina con l’irretrattabilità della pronuncia con la quale si determina l’effetto sostitutivo del contratto definitivo non stipulato.
La pronuncia della Suprema Corte si fonda sulla considerazione che, se gli effetti obbligatori della sentenza ex art. 2932 c.c. si producessero nel momento in cui la stessa è ancora impugnabile, ciò determinerebbe una modifica dell’assetto di interessi voluto dalle parti con il definitivo.
La conseguenza che ne deriverebbe, pertanto, sarebbe l’alterazione del sinallagma contrattuale, giacchè viene data esecuzione ad obblighi non ancora venuti ad esistenza sul piano sostanziale e che verranno ad esistenza solo al momento della stipulazione del contratto definitivo.
In ultima analisi, pertanto, potranno essere anticipati esclusivamente gli effetti esecutivi dei capi condannatori, i quali non siano in rapporto di sinallagmaticità con i capi costitutivi, come ad esempio la condanna alle spese processuali contenuta nella sentenza di accoglimento della domanda.
L’articolo in commento si conclude con alcune osservazioni riguardanti l’applicabilità della norma di cui all’art. 282 c.p.c. alle sentenze costitutive.
A tal proposito l’autrice contesta quell’orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo il quale l’esecutività provvisoria deve essere riconosciuta esclusivamente alle sentenze di condanna, rilevando che la disposizione di cui all’articolo 282 c.p.c. non distingue tra i vari tipi di sentenza e che il legislatore riconosce espressamente in alcune ipotesi la provvisoria esecutività alla sentenza costitutiva.
In particolare costituiscono esempi di sentenze costitutive provvisoriamente esecutive la sentenza di interdizione, operativa dal momento della pubblicazione e la sentenza di fallimento, giusto quanto dispongono gli articoli 16 e 18 della legge fallimentare.
(Filippo Basile – f.basile@lascalaw.com)
06.11.2025