19.12.2024 Icon

Il pignoramento esattoriale e la durata del vincolo pignoratizio sul conto corrente

Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Monza è intervenuto a chiarire quelli che sono gli obblighi gravanti sul terzo debitor debitoris per effetto della notificazione al medesimo del pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR 603/1972.

La vicenda processuale all’esame del Tribunale nasce da un ricorso d’urgenza promosso da una società che aveva subito il pignoramento esattoriale su un conto corrente aperto presso un istituto di credito.

La ricorrente si doleva del fatto che l’istituto di credito, terzo pignorato, non aveva ancora corrisposto alla creditrice, Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’importo corrispondente al saldo attivo presente sul conto corrente alla data di notifica del pignoramento, mantenendo il vincolo di indisponibilità sul conto medesimo.

Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva che venisse in via d’urgenza ordinato alla banca di liquidare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione le somme costituenti il saldo attivo del conto alla data del pignoramento ed eliminare il vincolo pignoratizio sullo stesso.

Tale controversia giudiziaria ha fornito al Tribunale di Monza l’opportunità di enunciare principi e trattare questioni di sicuro interesse, nonché di indubbia complessità, inerenti all’estensione temporale degli effetti del pignoramento esattoriale ex art. 72 bis DPR 603/1972.

Come noto, l’art. 72 bis DPR 603/1972, impartisce al terzo pignorato l’ordine di pagare:

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

È evidente come l’oscura formulazione nella norma potrebbe condurre all’interrogativo sul se il legislatore abbia inteso sottoporre a vincolo tutte le somme accreditate tra il momento della notificazione del pignoramento ed il 60° giorno dalla notifica.

Altro quesito che sorge spontaneamente dalla lettura della lett. b) del citato articolo, è se si possa addirittura ritenere che il pignoramento presso terzi esattoriale spieghi i propri effetti oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione, imponendo al terzo di corrispondere all’agente della riscossione anche quelle somme che maturano e vengono accreditate sul conto corrente quando i 60 giorni siano decorsi, purché dovute al debitore in forza di rapporti esistenti al momento della notifica del pignoramento.

In tale quadro normativo confuso e farraginoso è intervenuta la pronuncia del Tribunale di Monza che, al fine di fugare i dubbi in materia, avvia l’analisi partendo dalla struttura del pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 che rappresenta un’autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali, nella quale trova applicazione la disciplina ordinaria del processo esecutivo.

Di conseguenza, valevole di applicazione è anche il principio in virtù del quale nell’espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev’essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l’esistenza.

Da quanto precede, il Tribunale conclude affermando che nel pignoramento esattoriale – mancando la previsione normativa che prevede un’udienza diretta a raccogliere la dichiarazione di quantità del terzo e l’emissione di un’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate – è la data in cui il terzo esegue il pagamento che rappresenta il momento dell’accertamento giudiziale del credito pignorato.

Ciò detto, l’obbligo di custodia da parte dell’istituto bancario non si limita al saldo attivo del conto alla data della notificazione dell’ordine di pagamento diretto, ma si estende anche alle somme accreditate successivamente, fino al pagamento, atto che sostituisce l’accertamento del credito e conclude la fattispecie espropriativa.

Gli accrediti successivi ai 60 giorni dalla notifica non possono essere sottoposti a vincolo poiché, si legge nell’ordinanza, vertendosi in tema di pignoramento del saldo di conto corrente, è a quest’ultimo rapporto contrattuale che deve farsi riferimento e non, invece, a quelli in esecuzione dei quali avvengono i singoli pagamenti mediante accredito sul conto medesimo, rapporti, questi ultimi, cui la banca è estranea.

Ed ancora, il Tribunale precisa che non è illegittimo il comportamento dell’istituto di credito che non esegue immediatamente il pagamento all’atto di notifica del pignoramento mentendo il vincolo fino al pagamento, atteso che la legge assegna alla banca un termine di sessanta giorni per provvedervi.

L’ordinanza in commento ha il pregio di aver delineato a chiare lettere, per la prima volta, la struttura dell’ordine di pagamento diretto ed i limiti dello stesso in un contesto dove, l’assenza di altre pronunce e di indicazioni precise da parte del legislatore e dello stesso agente della riscossione, era causa di problemi interpretativi specie quando ad essere terzo pignorato è un istituto di credito presso il quale il debitore intrattiene rapporti quali conti corrente.

Autore Heather Caccese

Associate

Milano

h.caccese@lascalaw.com

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