27.06.2014 Icon

ABF: per le persone giuridiche la banca non ha alcun obbligo di preventiva comunicazione della segnalazione in CRIF

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, 09 aprile 2014, n. 2201 (leggi la sentenza per estesoDesideriamo sottoporre all’attenzione dei lettori un’importante, e recente, decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli (n. 2201 del 09.04.2014), il quale, nell’esaminare un problematica in cui erano state sollevate alcune eccezioni in ordine all’asserita inesistenza dei presupposti necessari per la legittimità della segnalazione in CRIF, ha affermato che, in ipotesi, non sussiste in capo all’intermediario finanziario alcun obbligo di preventiva comunicazione, se il soggetto segnalato è una persona giuridica e non un consumatore.

Questi i termini della vicenda.

Il ricorrente, nella fattispecie una persona giuridica, aveva scoperto, senza aver ricevuto alcun preventivo avviso di segnalazione da parte della Banca, che il suo nominativo essere stato segnalato nella banca dati della CRIF.

La Banca, peraltro, aveva confermato di non aver inviato l’avviso di segnalazione, sostenendo la non obbligatorietà dello stesso.

La ragione, secondo l’Istituto di Credito risiedeva nel fatto che, per effetto delle modificazioni legislative intervenute in materia (e più precisamente con riferimento al cd. decreto salva Italia, ossia al d.l. 06.12.2011 n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214), era da escludersi, per le persone giuridiche, l’applicabilità dell’art. 7 del Codice della Privacy (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), e, in più, che l’art. 125, co. 3, TUB, faceva esclusivo ed espresso riferimento ai consumatori, e non anche alle persone giuridiche.

E’ dunque così, che ragionando negli stessi termini evidenziati dall’Istituto di Credito, l’ABF ha ritenuto che, avendo il legislatore voluto intenzionalmente riferirsi ai soli consumatori, con il chiaro intento di ridurre gli adempimenti delle Banche e degli intermediari finanziari nei confronti delle persone giuridiche, tenuto altresì conto di quanto previsto dall’art. 125, co. III, TUB (“I finanziatori informano preventivamente il consumatorela prima volta che segnalano ad una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina…”) non sussiste alcun obbligo di preventiva comunicazione, da parte della Banca, nel caso di prima segnalazione in CRIF.

27 giugno 2014(Stefano Antonio Reggio – s.reggio@lascalaw.com)