Nelle controversie aventi ad oggetto un contratto assicurativo (soggette a mediazione obbligatoria), l’attivazione della negoziazione assistita non è equipollente all’esperimento della mediazione. La mancata instaurazione del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal giudice determina, pertanto, l’improcedibilità della domanda.
Tribunale di Ancona, 10 febbraio 2026, n. 289
Il caso
L’attore incardinava avanti il Tribunale di Ancona una causa nei confronti della propria compagnia assicurativa, per ottenerne la condanna al pagamento degli indenizzi asseritamente dovuti. Il Giudice dichiarava, però, l’improcedibilità della domanda perché l’assicurato non provvedeva ad incardinare il procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato. E’ stato, infatti, ritenuto insufficiente l’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita che l’attore aveva prodotto, sostenendo che fosse equipollente alla mediazione.
Il nodo processuale
Secondo la prospettazione dell’assicurato, il rifiuto della compagnia di aderire alla negoziazione assistita avrebbe reso inutile anche l’eventuale esperimento della mediazione.
Il Tribunale non ha condiviso tale impostazione, ritenendo dirimente la diversità strutturale e funzionale tra i due istituti, ossia la mediazione obbligatoria disciplinata dal d.lgs. n. 28/2010 e la negoziazione assistita prevista dal d.l. n. 132/2014.
La pronuncia muove da un assunto chiaro: quando la lite rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria, l’attivazione della negoziazione assistita non consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità.
Il giudice valorizza, in particolare, la presenza del mediatore, soggetto terzo e imparziale, quale elemento che connota la mediazione e la distingue dalla negoziazione assistita, nella quale la gestione del confronto resta affidata alle parti e ai rispettivi difensori. Infatti, “La mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è priva. Per tale motivo la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nei casi in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita”.
Dunque, la mediazione, in caso di sovrapposizione o interferenza tra strumenti ADR, deve considerarsi prevalente rispetto alla negoziazione assistita.
Osservazioni finali
La decisione del Tribunale di Ancona si colloca nell’ambito di un indirizzo volto a preservare la specificità della mediazione obbligatoria rispetto agli altri strumenti di composizione alternativa della lite. Il dato qualificante è la terzietà del mediatore: proprio tale elemento giustifica la prevalenza della mediazione sulla negoziazione assistita e impedisce di considerare quest’ultima un rimedio sostitutivo.
Il principio di diritto che emerge è di immediata rilevanza pratica: nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere va assolto mediante mediazione, non mediante un diverso tentativo stragiudiziale. L’invito alla negoziazione assistita, anche se rifiutato dalla controparte, non sana l’omissione.
01.10.2026