La crescente digitalizzazione dei mercati e delle attività di vigilanza ha favorito l’emersione delle c.d. Supervisory Technologies (SupTech), ossia l’insieme di strumenti tecnologici applicati alle attività di supervisione, a supporto delle funzioni di vigilanza.
In tale ambito, rilevanti sono le iniziative sperimentali assunte dalla CONSOB, in un contesto in cui, da un’analisi comparata con altre Autorità internazionali ed europee, emerge la tendenza ad impiegare, nell’attività di vigilanza sui mercati finanziari, tool tecnologici sempre più avanzati, anche basati sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, allo scopo di prevenire frodi, migliorare l’analisi dei flussi informativi e la prioritizzazione del rischio.
In ambito nazionale la CONSOB ha sviluppato dei prototipi basati su tecniche di unsupervised machine learning, che operano all’interno della fase preistruttoria del procedimento sanzionatorio in materia di abusi di mercato, a supporto delle analisi preliminari di insider trading, senza tuttavia assumere funzione decisoria, come si legge nel Quaderno FinTech n. 15 del 2025, pubblicato dall’Autorità, dal titolo “Riflessioni in tema di intelligenza artificiale e attività di vigilanza”.
In particolare, nella relazione si legge che questi modelli
“classificano la discontinuità operativa dei soggetti, identificano ‘insider rings’ e rilevano deviazioni anomale nei pattern di trading. L’adozione sperimentale di questi strumenti – affiancata da una strategia volta a sviluppare solide politiche di data governance e dal rafforzamento della Divisione Informatica e IA istituita nel 2024 – testimonia la volontà della CONSOB di coniugare innovazione tecnologica, efficienza istruttoria e tutela dei diritti fondamentali”.
Inoltre,
“dall’analisi condotta emerge che gli impieghi dell’IA sinora sviluppati dalla CONSOB non rientrerebbero tra i sistemi ‘ad alto rischio per i quali il Regolamento europeo sull’IA pone le più stringenti tutele, trattandosi di soluzioni che supportano (e non sostituiscono) il potere discrezionale dell’Autorità, sempre integralmente riservato all’essere umano. Del resto, gli applicativi impiegati non sono mai abilitati a incidere direttamente sui diritti individuali”.
La responsabilità della decisione finale resta, dunque, sempre in capo al titolare della funzione amministrativa, senza che vi sia la possibilità di provvedimenti totalmente automatizzati:
“Il provvedimento amministrativo finale con effetti sui vigilati deve sempre essere espressione di un apprezzamento umano autonomo. L’utilizzo di IA non può mai sostituire l’elemento volitivo proprio del titolare umano della funzione amministrativa”.
Ne consegue che
“l’utilizzo dell’IA in ambito SupTech ha essenzialmente una funzione diagnostica e predittiva, finalizzata cioè alla prioritizzazione del rischio e all’individuazione di pattern irregolari nei mercati finanziari”, ma è evidente che“la decisione amministrativa di vigilanza (sanzionatoria o conformativa) debba restare di competenza esclusiva del decisore umano”.
Si tratta, infatti, di modelli fondati su un impianto c.d. human-in-the-loop, in cui è centrale la valorizzazione del presidio umano, fondamentale per garantire la legittimità dell’azione amministrativa. Nello specifico, sul piano della tutela giurisdizionale, fondamentale è la garanzia di conoscibilità degli algoritmi utilizzati in ausilio all’attività di vigilanza, affinché sia consentito al giudice amministrativo il proprio sindacato di legittimità.
Nell’ambito della vigilanza finanziaria, l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte di autorità indipendenti come la CONSOB testimonia come la funzione amministrativa debba necessariamente essere riletta alla luce dei principi costituzionali e normativi che ne governano l’esercizio, i quali vanno conciliati con il nuovo contesto tecnologico, al fine di garantirne l’effettività.
28.08.2026