20.03.2026 Icon

Anonimizzazione e AI: il presidio del segreto professionale

L’elaborazione di strumenti operativi da parte degli Ordini forensi italiani in materia di intelligenza artificiale segna un passaggio rilevante nell’adattamento della professione legale alle trasformazioni tecnologiche. Al “BrevIArio normativo” dell’Ordine degli Avvocati di Torino si è affiancato il vademecum della Commissione Processo Civile dell’Ordine degli Avvocati di Roma, cui si aggiunge la Guida del CCBE sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati, pubblicata il 2 ottobre 2025, primo documento di respiro sovranazionale rivolto alla professione forense europea.

L’anonimizzazione quale fulcro della tutela deontologica

Secondo i citati provvedimenti, l’anonimizzazione dei dati assumerebbe un ruolo centrale, configurandosi non come mero adempimento formale. In tale contesto, le indicazioni operative contenute nel vademecum dell’Ordine degli Avvocati di Roma richiamano l’obbligo di rimuovere, prima dell’utilizzo di sistemi di IA, ogni elemento identificativo, inclusi nomi, riferimenti e dettagli di contesto. Tale obbligo trova fondamento nell’art. 6 della legge n. 247/2012, che impone all’avvocato il rigoroso rispetto del segreto professionale, esteso anche a collaboratori e dipendenti, nonché nei principi del Regolamento (UE) 2016/679, improntati a finalità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento. Le regole deontologiche per il trattamento dei dati personali nell’attività forense rafforzano tale impostazione, richiedendo l’adozione di cautele idonee a prevenire la conoscenza ingiustificata di dati ad alto grado di confidenzialità.

Anonimizzazione e pseudonimizzazione nella prassi applicativa

In questo contesto, assume rilievo la distinzione tra anonimizzazione e pseudonimizzazione. La prima comporta l’irreversibile dissociazione del dato dalla persona fisica, con conseguente esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina sui dati personali; la seconda, invece, si limita a sostituire gli identificativi mantenendo la possibilità di reidentificazione. La differenza non è meramente teorica: l’utilizzo di dati pseudonimizzati, soprattutto se accompagnati da elementi fattuali dettagliati, può consentire la ricostruzione dell’identità dell’interessato attraverso correlazioni informative. Il riferimento all’anonimizzazione contenuto nei vademecum deve, pertanto, essere inteso in senso sostanziale, come eliminazione di ogni elemento idoneo a rendere identificabile il cliente.

Le misure di garanzia tra disciplina normativa e prassi tecniche

In conclusione, resta centrale il profilo dell’informativa al cliente, rispetto al quale il modello predisposto dal Consiglio Nazionale Forense, pur conforme ai requisiti normativi, non specifica le modalità concrete di utilizzo dell’intelligenza artificiale né le tecniche di anonimizzazione adottate.

Non ci resta che attendere che a tali istruzioni regolamentari si affianchino più precise e dettagliate indicazioni legislative che possano meglio orientare l’agire quotidiano degli avvocati. 

Autore Donatella Rosciano

Senior Associate

Milano

d.rosciano@lascalaw.com

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Autore Carmine Orsi

Senior Associate

Milano

c.orsi@lascalaw.com