Con la deliberazione n. 337/2026/R/eel del 29 settembre 2026, pubblicata il 2 ottobre, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta sul meccanismo di reintegrazione dei costi relativo agli impianti di produzione essenziali San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV.
Il provvedimento riguarda, in particolare, la determinazione dell’acconto del corrispettivo di reintegrazione per l’anno 2026 e offre l’occasione per ricostruire uno degli istituti più peculiari della regolazione del sistema elettrico: quello attraverso il quale agli impianti qualificati come essenziali per la sicurezza della rete viene riconosciuta, al ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina, la copertura dei costi di generazione non recuperati attraverso i ricavi conseguiti sul mercato.
Gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
La disciplina degli impianti essenziali risponde all’esigenza di garantire che Terna possa disporre delle risorse di produzione necessarie ad assicurare la sicurezza e l’adeguatezza del sistema elettrico anche quando il normale funzionamento dei mercati non sarebbe, da solo, sufficiente a garantirne la disponibilità.
L’essenzialità determina quindi l’assoggettamento delle unità interessate a specifici vincoli di offerta e funzionamento, giustificati dalle esigenze di sicurezza della rete.
A fronte di tali vincoli, la regolazione prevede appositi meccanismi di remunerazione, tra i quali assume particolare rilievo il regime di reintegrazione dei costi.
Per le unità sottoposte a tale regime, il corrispettivo è volto, in termini generali, a compensare la differenza tra i costi di produzione riconosciuti dalla regolazione e i ricavi conseguiti dall’operatore nell’anno considerato.
Il meccanismo mira così a contemperare due esigenze: da un lato, garantire la disponibilità di impianti che rivestono una funzione necessaria per la sicurezza del sistema; dall’altro, evitare che la particolare posizione dell’unità essenziale si traduca nel riconoscimento di una remunerazione eccedente i costi ammessi dalla regolazione.
La stessa ARERA ha chiarito, nella propria ricostruzione della disciplina, che gli utenti del dispacciamento titolari di unità essenziali assoggettate al regime di reintegrazione hanno titolo a ricevere annualmente un corrispettivo determinato sulla base della differenza tra costi di produzione riconosciuti e ricavi conseguiti.
Il ruolo degli acconti
La determinazione definitiva del corrispettivo presuppone necessariamente la disponibilità e la verifica dei dati economici relativi all’intero periodo di riferimento.
La disciplina contempla tuttavia la possibilità di riconoscere, prima della definizione finale del procedimento, importi a titolo di acconto.
Si tratta di un meccanismo particolarmente rilevante sotto il profilo finanziario, poiché consente all’operatore che sostiene i costi connessi alla disponibilità dell’impianto essenziale di ottenere una anticipazione del corrispettivo rispetto alla quantificazione definitiva della reintegrazione.
L’acconto non coincide, tuttavia, con il definitivo riconoscimento dei costi dichiarati dall’impresa.
La funzione dell’Autorità resta infatti quella di verificare la conformità delle componenti economiche considerate ai criteri previsti dalla regolazione e di procedere alla definitiva determinazione del corrispettivo una volta disponibili tutti gli elementi necessari.
Lo stesso impianto di San Filippo del Mela era già stato oggetto, nel marzo 2026, della deliberazione n. 55/2026/R/eel, con la quale ARERA aveva determinato un acconto del corrispettivo di reintegrazione riferito all’anno 2025 per gli impianti a 150 kV e 220 kV.
Il caso San Filippo del Mela
La deliberazione n. 337/2026/R/eel interviene ora con riferimento al periodo 2026 e riguarda entrambe le configurazioni dell’impianto di San Filippo del Mela, a 150 kV e a 220 kV.
Gli impianti sono storicamente inseriti nell’ambito della disciplina delle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e sono nella disponibilità di A2A Energiefuture.
Il ruolo rivestito dalle unità di San Filippo del Mela deve essere letto anche alla luce delle peculiarità del sistema elettrico siciliano e della necessità, storicamente considerata dalla regolazione, di assicurare la disponibilità di capacità produttiva idonea a garantire la sicurezza della rete in presenza di particolari condizioni di esercizio.
La regolazione degli impianti siciliani essenziali è stata infatti oggetto di una disciplina specifica già a partire dal decreto-legge n. 91/2014 e dai successivi interventi dell’Autorità. Nelle relazioni annuali ARERA, gli impianti San Filippo del Mela 150 kV e 220 kV figurano tra le unità sottoposte al regime di essenzialità e reintegrazione dei costi.
Con la deliberazione del 29 settembre 2026, l’Autorità determina quindi l’importo dell’acconto spettante per l’anno in corso, nell’ambito del più ampio procedimento che porterà successivamente alla quantificazione definitiva del corrispettivo di reintegrazione. ARERA qualifica espressamente il provvedimento nell’ambito dell’attività di dispacciamento e della regolazione degli impianti di produzione elettrica essenziali.
Reintegrazione dei costi e regolazione economica
Il sistema mette in evidenza un profilo centrale della regolazione dei mercati energetici: la remunerazione dell’operatore non discende esclusivamente dalle dinamiche concorrenziali del mercato, ma può essere integrata attraverso strumenti regolatori quando la disponibilità di una determinata risorsa è necessaria per la sicurezza del sistema.
Il riconoscimento del corrispettivo non costituisce tuttavia una garanzia generale della redditività dell’impianto.
La reintegrazione opera entro il perimetro dei costi riconoscibili secondo la disciplina dell’Autorità e presuppone la considerazione dei ricavi effettivamente conseguiti dall’operatore.
Sotto questo profilo, il meccanismo si colloca all’intersezione tra esigenze tecniche del dispacciamento e regolazione economica.
L’essenzialità dell’impianto impone infatti vincoli ulteriori rispetto a quelli ordinariamente gravanti sui produttori, mentre la reintegrazione mira a neutralizzare, secondo criteri regolati, l’impatto economico derivante dalla disponibilità della risorsa richiesta dal sistema.
Ne deriva un modello nel quale sicurezza della rete e sostenibilità economica della generazione essenziale risultano strettamente connesse.
Prime considerazioni
La deliberazione n. 337/2026/R/eel costituisce un’applicazione concreta del sistema di remunerazione previsto per gli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.
Il provvedimento evidenzia, in particolare, come la garanzia della disponibilità di determinate risorse produttive possa richiedere l’intervento della regolazione anche sul piano della copertura dei relativi costi.
Il riconoscimento di un acconto risponde all’esigenza di anticipare parte della remunerazione spettante all’operatore, senza tuttavia sostituire la successiva verifica necessaria ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo.
Sotto un profilo più generale, il regime di reintegrazione mostra come il funzionamento del mercato elettrico non possa essere considerato indipendentemente dalle esigenze di sicurezza e affidabilità della rete.
Quando una determinata unità produttiva assume carattere essenziale, la regolazione interviene infatti per coordinare gli obblighi imposti al produttore con l’esigenza di assicurare la sostenibilità economica della disponibilità richiesta dal sistema.
La deliberazione conferma pertanto il ruolo dell’Autorità nella ricerca di un equilibrio tra tutela della sicurezza del sistema elettrico e rigorosa delimitazione dei costi che possono essere posti a carico del sistema attraverso i meccanismi regolatori di reintegrazione.
29.09.2026