La crescente complessità delle offerte nei mercati retail di energia e gas nell’attuale scenario caratterizzato da una piena liberalizzazione e dalla spinta europea verso una maggiore tutela dei clienti finali, ha reso inevitabile il ripensamento della disciplina contrattuale. Con la deliberazione 188/2026/R/COM del 26 maggio 2026, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha avviato il procedimento per riformare il Codice di condotta commerciale, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza, confrontabilità delle offerte e protezione del contraente debole, introducendo anche possibili limiti alle modifiche unilaterali dei contratti e nuovi obblighi informativi per le offerte innovative.
Deliberazione 26 maggio 2026 188/2026/R/COM
Un mercato liberalizzato ma sempre più complesso
Il provvedimento si inserisce in un contesto ormai caratterizzato dal completamento del percorso di liberalizzazione dei mercati energetici, con il conseguente passaggio della quasi totalità dei clienti al mercato libero. In tale scenario, l’elevato numero di operatori e la moltiplicazione delle offerte — cresciute in misura significativa negli ultimi anni — rendono sempre più difficile per il cliente finale orientarsi consapevolmente.
Alla varietà delle offerte si accompagna una crescente sofisticazione delle strutture di prezzo: oltre alle tradizionali offerte a prezzo fisso o variabile, si diffondono modelli innovativi, quali i contratti a prezzo dinamico, nonché proposte che integrano servizi accessori o enfatizzano caratteristiche specifiche, come l’origine rinnovabile dell’energia.
Parallelamente, il processo di digitalizzazione ha inciso sulle modalità di acquisizione e gestione del cliente, con un uso più intensivo dei canali online soprattutto nella fase di comparazione delle offerte. Questo contesto accentua le asimmetrie informative e giustifica l’intervento regolatorio volto a semplificare e standardizzare le informazioni contrattuali.
Le criticità: modifiche unilaterali e debolezza del cliente
Uno dei profili più critici evidenziati dall’Autorità riguarda la gestione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. Al di fuori dei casi già regolati (come i contratti a prezzo fisso a tempo determinato), la disciplina vigente consente ai venditori ampi margini di intervento, specie nei contratti a tempo indeterminato o nelle ipotesi di rinnovo delle condizioni economiche.
Tali modifiche, spesso riconducibili alla prassi dei cosiddetti “rinnovi”, incidono sul medesimo rapporto contrattuale e possono determinare aumenti del prezzo o variazioni peggiorative di altre condizioni, senza che siano previsti limiti stringenti all’esercizio di tale potere.
In questo quadro, il diritto di recesso del cliente — pur formalmente garantito — si rivela in concreto uno strumento insufficiente, anche a causa della scarsa mobilità tra fornitori e della percezione di complessità del mercato. Ne deriva l’esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela sostanziale del contraente debole, andando oltre la logica puramente informativa.
Gli obiettivi della riforma: trasparenza, consenso e informazione
Il procedimento avviato con la deliberazione persegue una pluralità di obiettivi tra loro coordinati. In primo luogo, si propone di migliorare la qualità e la comprensibilità delle informazioni precontrattuali e contrattuali, anche mediante standardizzazione delle comunicazioni e maggiore omogeneità terminologica.
Particolare rilievo assume la prospettiva di introdurre forme di tutela rafforzata in caso di modifiche unilaterali peggiorative: tra le opzioni vagliate dall’Autorità figura il possibile obbligo per il venditore di acquisire il consenso espresso del cliente, in assenza di giustificati motivi oggettivi.
Ulteriori interventi riguardano:
– l’introduzione di obblighi informativi specifici per le offerte innovative, incluse quelle a prezzo dinamico;
– la maggiore trasparenza su sconti, servizi accessori e caratteristiche “green” delle offerte;
– il rafforzamento delle regole sulla correttezza delle attività di consulenza commerciale;
– la visibilità delle alternative al mercato libero, soprattutto per i clienti vulnerabili.
Il tutto sarà sviluppato attraverso un procedimento partecipato, con consultazioni e analisi di impatto della regolazione (AIR), a conferma della rilevanza sistemica dell’intervento.
Prime considerazioni: verso una regolazione più sostanziale
La scelta dell’Autorità segna un passaggio significativo: dalla tradizionale enfasi sulla trasparenza formale si intravede un’evoluzione verso strumenti di tutela più incisivi sul contenuto del rapporto contrattuale.
L’eventuale introduzione di un obbligo di consenso per le modifiche peggiorative rappresenterebbe, infatti, una svolta rispetto alla logica del mero diritto di recesso, avvicinando la disciplina del settore energetico a modelli più avanzati di protezione del contraente debole.
Resta tuttavia aperto il tema del bilanciamento tra tutela del cliente e flessibilità dell’offerta commerciale, soprattutto in un mercato caratterizzato da forte dinamismo e innovazione. Una regolazione eccessivamente rigida potrebbe incidere sulla capacità degli operatori di differenziare i prodotti, mentre una disciplina troppo permissiva rischierebbe di consolidare le attuali criticità.
Il procedimento avviato costituisce quindi un banco di prova rilevante per verificare se sia possibile coniugare efficienza del mercato e protezione effettiva del consumatore, in linea con le più recenti direttrici europee.
05.10.2026