18.06.2026 Icon

Contratti di fornitura energetica e foro del consumatore: la qualifica dell’utente prevale sulla destinazione dell’immobile

Nel contenzioso relativo al recupero dei crediti derivanti da forniture di energia elettrica e gas, uno dei profili che più frequentemente emerge riguarda l’individuazione del giudice territorialmente competente e, in particolare, l’applicabilità della disciplina consumeristica nei rapporti tra venditore e cliente finale.

Tribunale di Roma con sentenza n. 9440/2026, pubblicata il 16 giugno 2026

Sul punto si è recentemente pronunciato il Tribunale di Roma con sentenza n. 9440/2026, pubblicata il 16 giugno 2026, affrontando il tema della qualificazione dell’utente quale consumatore e delle conseguenze derivanti dall’applicazione del foro speciale previsto dal Codice del consumo.

La controversia trae origine dall’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da Enel Energia per il pagamento di somme richieste a seguito della ricostruzione di consumi energetici contestati dall’utente.

L’accordo raggiunto in sede di conciliazione ARERA

Nel corso del giudizio le parti hanno tuttavia raggiunto un accordo nell’ambito della procedura di conciliazione ARERA, con conseguente emissione di fatture di rettifica e integrale azzeramento della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Nonostante la definizione conciliativa della controversia, il giudice ha affrontato la questione relativa alla competenza territoriale ai fini della regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

L’opponente sosteneva di dover essere qualificata come consumatrice, avendo cessato la propria attività commerciale prima della stipula del contratto di fornitura. La società fornitrice evidenziava invece che il contratto era stato concluso per un punto di prelievo ubicato in un immobile commerciale e destinato a uso diverso da abitazione.

Il criterio soggettivo adottato dal Tribunale di Roma

Il Tribunale ha ritenuto prevalente il dato soggettivo, osservando che al momento della sottoscrizione del contratto l’utente non svolgeva più alcuna attività imprenditoriale e agiva per finalità estranee all’esercizio di impresa.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la sentenza chiarisce che la destinazione commerciale dell’immobile non è di per sé sufficiente ad escludere la qualifica di consumatore, dovendosi invece verificare la concreta finalità perseguita dal contraente al momento della stipulazione del contratto.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che, in assenza dell’intervenuta conciliazione, l’opposizione sarebbe stata accolta per incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, con conseguente condanna della società opposta alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Utenze commerciali e tutela consumeristica

Il Tribunale ha adottato una lettura troppo ampia della nozione di consumatore, soluzione che merita attenzione perché può ampliare l’ambito di applicazione del foro consumeristico anche in presenza di utenze riferite a immobili commerciali.

Autore Maddalena Della Casa

Associate

Milano

m.dellacasa@lascalaw.com

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