Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025, n. 40 il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12 che ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e morale derivante da sinistri stradali con postumi permanenti pari o superiori al 10%.
Il 5 marzo 2025 entrerà in vigore la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), disciplinando le modalità di determinazione dei risarcimenti pecuniari relativi alle gravi menomazioni derivanti da incidenti stradali o errori medici.
Con l’approvazione di detto provvedimento, il sistema giuridico italiano mira a garantire uniformità, omogeneità e certezza nella valutazione dei danni non patrimoniali nonché a favorire la prevedibilità e la calcolabilità dei relativi costi, in vista di una risoluzione più celere e meno conflittuale delle richieste di risarcimento.
La T.U.N., introdotta dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, che attua l’art. 138, comma 1, lett. b) del Codice delle assicurazioni private, sostituirà le tabelle utilizzate dalle principali Corti di merito. Tuttavia, essa si applicherà esclusivamente ai sinistri e agli eventi clinici verificatisi a partire dalla data di attuazione del suddetto Decreto.
Il Decreto in questione si compone di due allegati:
– il primo allegato fornisce i coefficienti da applicare per calcolare il valore economico del punto di invalidità, con una riduzione progressiva in relazione all’età del danneggiato;
– il secondo allegato, invece, riporta le tabelle relative al danno biologico e morale, con i valori corrispondenti per i diversi livelli di invalidità e per le diverse fasce di età.
Il nuovo sistema non si limita, poi, alla sola valutazione del danno biologico permanente, ma include anche la liquidazione per il danno temporaneo e del danno morale, dando maggiore flessibilità al Giudice nella valutazione e nella personalizzazione del risarcimento.
Da un primo confronto con le tabelle precedentemente utilizzate, si osserva che sebbene i valori per il danno non patrimoniale permanente siano solo marginalmente inferiori rispetto a quelli delle Tabelle di Milano, la riduzione risulta, tuttavia, più significativa per quanto riguarda il danno biologico temporaneo.
In particolare, l’art. 3 del Decreto fa riferimento all’art. 139, commi 1, lett. b) e 5, del D. Lgs. n. 209/2005, che stabilisce le modalità di calcolo e la relativa liquidazione del danno temporaneo, determinando una riduzione sostanziale rispetto ai precedenti criteri di valutazione.
In conclusione, con l’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), si attende un miglioramento nell’efficienza dei risarcimenti riferibili a lesioni gravi, riducendo le discrepanze tra le varie Corti e aumentando, in linea di massima, la legittima aspettativa di risarcimento per i danneggiati.
L’introduzione di una formula uniforme e la possibilità di personalizzare la liquidazione in base alle circostanze individuali contribuiscono a rendere il sistema risarcitorio più equo e prevedibile, con l’aspettativa che possa migliorare l’intero iter risarcitorio.