Non è solo chi guida a dover rispondere di un incidente stradale. Anche chi accetta un passaggio da un conducente evidentemente ubriaco può essere corresponsabile del danno, anche quando il tragico epilogo è la morte. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21896 del 30 luglio 2025, rigettando il ricorso presentato dai familiari di una vittima della strada.
Il caso: incidente mortale dopo una serata alcolica
Il caso nasce da un drammatico incidente: un passeggero perde la vita dopo che l’auto, guidata da un amico in evidente stato di ebbrezza (1,89 g/l di alcol nel sangue), esce di strada e si schianta contro un muro.
Il fratello della vittima, anche in rappresentanza della madre e degli altri fratelli, aveva chiesto il risarcimento dei danni morali e patrimoniali.
Il Tribunale, però, aveva rilevato una “cooperazione colposa” da parte del trasportato, che aveva accettato di salire a bordo nonostante lo stato alterato del conducente.
Di qui la decisione di escludere il danno da “lucida agonia” e di dimezzare le restanti voci risarcitorie.
Concorso colposo: le valutazioni dei giudici di merito
La Corte d’Appello aveva rivisto le percentuali, aumentando la quota di responsabilità del conducente al 70%, ma riconfermando la corresponsabilità del trasportato al 30%.
La posizione della Cassazione: scelta consapevole e rischio accettato
La Cassazione ha confermato in toto. Secondo i giudici, il comportamento del passeggero ha dato origine alla catena causale che ha portato al decesso. Non solo: anche lui risultava ubriaco, elemento che rendeva evidente una consapevole e condivisa accettazione del rischio.
La scelta di salire a bordo, in simili condizioni, integra una responsabilità autonoma, che riduce proporzionalmente il risarcimento dovuto ai familiari.
La sentenza si fonda sull’art. 1227, comma 1, c.c., che prevede una riduzione del risarcimento quando il danneggiato ha concorso colposamente a causare il danno.
Responsabilità condivisa: un monito alla prudenza
La Corte richiama inoltre il principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), per cui ciascuno è tenuto a rispondere delle conseguenze delle proprie azioni, anche in funzione preventiva. Non basta, insomma, addossare la colpa a chi tiene il volante: chi accetta di mettere a rischio la propria vita ha una responsabilità che la legge non ignora.
Questa sentenza è un forte richiamo alla prudenza, anche per chi si accomoda sul sedile del passeggero. Perché, a volte, scegliere di non salire in auto è l’unico vero atto di responsabilità, anche verso sé stessi.
20.02.2026