Per gli automobilisti sanzionati per eccesso di velocità si apre una possibile via di contestazione nel caso in cui il dispositivo di rilevamento della velocità non risulti debitamente omologato: con Ordinanza del 15 maggio 2025, n. 12924 gli Ermellini chiariscono che “Omologazione” e “Approvazione” dell’autovelox non sono equivalenti.
I fatti oggetto decisione si sono svolti sulle strade della città di Modena, dove un automobilista, amante della velocità e non curante dei limiti, è stato destinatario di ben tredici verbali per violazione dei suddetti limiti nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020.
I rilevamenti erano stati effettuati mediante dispositivo automatico “autovelox” e accertati dalla Polizia Municipale.
Le infrazioni contestate comportavano, così, l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di euro 1.594,00 nonché la decurtazione di punti sulla patente di guida.
Il ricorrente impugnava le multe e contestava la legittimità degli accertamenti, sostenendo che l’apparecchiatura di rilevamento della velocità fosse stata solo approvata e sottoposta a taratura periodica, ma non anche debitamente omologata.
Tale eccezione, tuttavia, veniva respinta dal Giudice di Pace di Modena, il quale confermava la validità degli atti sanzionatori.
In secondo grado il Tribunale statuiva che in materia di dispositivi automatici di rilevazione della velocità, la distinzione tra approvazione e omologazione non assumeva rilievo determinante, essendo sufficiente la prima, unitamente alla verifica della corretta taratura del dispositivo. Nel caso specifico, tale requisito risultava soddisfatto.
Il ricorrente non si dava, però, per vinto e, successivamente, proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la pronuncia dei giudici di merito e sostenendo, nuovamente, la non equivalenza tra approvazione ed omologazione dell’apparecchio di rilevazione automatica della velocità.
In tale sede, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, richiamando il principio secondo cui, ai fini della legittimità dell’accertamento della violazione del Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità, l’utilizzo di un dispositivo approvato ma non omologato risulta viziato. Infatti, l’approvazione preventiva dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può essere considerata equivalente, dal punto di vista giuridico, all’omologazione ministeriale, trattandosi di procedure autonome con finalità distinte.
Con riferimento, poi, alla circolare n. 995 del 23 gennaio 2025 del Ministero dell’Interno richiamata dal Comune di Modena a sostegno della propria tesi difensiva, con cui si sosteneva l’esatto contrario, la Cassazione ha ribadito che le circolari ministeriali, in quanto atti amministrativi privi di efficacia normativa, non possono incidere sull’interpretazione delle disposizioni primarie e non hanno, pertanto, forza cogente nel determinare, nel caso di specie, l’equivalenza tra omologazione e approvazione.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato i tredici verbali impugnati, escludendo l’obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie per un importo di quasi 1.600 euro a carico del … fortunato automobilista.
05.05.2026