05.11.2024 Icon

Mancata revisione dell’auto e concorso di colpa del proprietario danneggiato

La recente sentenza della Cassazione n. 27903 del 29 ottobre 2024 affronta un interessante caso di corresponsabilità nel danno derivante da incidente stradale, stabilendo un importante principio in materia di circolazione di veicoli privi di revisione.

Nel caso di specie, il proprietario di una Ferrari aveva affidato il veicolo a un meccanico affinché lo portasse a Frosinone per procurarne la vendita.

Durante il tragitto, il meccanico perdeva il controllo del mezzo causandone la distruzione.

Gli accertamenti della Polizia Stradale rivelavano che l’auto viaggiava in eccesso di velocità e, soprattutto, era priva della revisione obbligatoria.

Il proprietario dell’auto agiva pertanto nei confronti del meccanico per ottenere il risarcimento dei danni.

In primo grado veniva riconosciuta una corresponsabilità del proprietario nella misura del 50% in considerazione della mancanza della revisione obbligatoria e in appello tale decisione veniva confermata.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso in esame, ha chiarito che l’art. 80 del Codice della Strada, che vieta la circolazione in assenza di revisione, è una norma posta a presidio della sicurezza stradale. La revisione non è un mero adempimento formale ma serve a garantire che il veicolo mantenga i necessari requisiti di efficienza per una circolazione sicura.

In considerazione di ciò, permettere la circolazione di un veicolo privo di revisione costituisce un’esposizione volontaria al rischio che, ai sensi dell’art. 1227 c.c., determina una corresponsabilità del proprietario nel danno, anche quando non sia alla guida del mezzo.

La Cassazione ritiene dunque equo attribuire una responsabilità paritaria (50%) tra conducente e proprietario, considerando che la messa in circolazione di un veicolo non revisionato ha avuto la stessa incidenza causale della condotta imprudente del guidatore.

La sentenza si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza che valorizza il principio di autoresponsabilità e di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. nell’allocazione dei rischi della circolazione stradale.

Particolarmente significativa è l’equiparazione, sul piano causale, tra la condotta di chi materialmente causa l’incidente e quella di chi permette la circolazione di un veicolo potenzialmente pericoloso.

La Corte supera così l’orientamento che vedeva nella mancata revisione una mera violazione amministrativa, attribuendole invece rilevanza causale nella produzione del danno.

La decisione appare condivisibile sotto il profilo della prevenzione: scoraggia comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza stradale e responsabilizza i proprietari di veicoli circa l’importanza dei controlli periodici.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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