09.09.2025 Icon

Infortuni sportivi e responsabilità contrattuale: la scuola deve provare la diligenza nella vigilanza

Affinché possa andare esente da responsabilità, la scuola di sci è tenuta a fornire prova dell’esatto adempimento della propria obbligazione contrattuale, consistente nell’adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità dell’allievo affidatosi ai suoi servizi. Tale onere probatorio trova fondamento nel disposto dell’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore, in caso di inadempimento, è gravato dall’obbligo di dimostrare che l’evento lesivo non è a lui imputabile.

Origine della controversia

La Sentenza in commento trae origine da un sinistro occorso nel 2019, durante una lezione individuale di sci, in cui una sciatrice principiante veniva investita da un’altra sciatrice, riportando la frattura del collo del femore.

La danneggiata conveniva in giudizio la scuola di sci, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda, e la Corte d’Appello confermava la decisione, respingendo il gravame.

Valutazione della Corte d’Appello e motivi di impugnazione

La Corte territoriale riteneva pacifica la dinamica dell’incidente e giudicava conforme alla prassi la condotta del maestro di sci, il quale si era posizionato a valle dell’allieva. Tale collocazione, secondo i giudici di merito, rispondeva a esigenze didattiche e protettive, in quanto consentiva all’allievo di osservare e imitare la tecnica del maestro, nonché al maestro di monitorare la discesa, valutando le condizioni della neve e la presenza di altri sciatori. In tale contesto, pertanto, l’incidente sarebbe stato inevitabile e, pertanto, non imputabile alla scuola.

La ricorrente, a seguito della succitata pronuncia, impugnava la sentenza, censurando alla Corte d’Appello di aver limitato l’analisi alla posizione del maestro, omettendo di considerare l’insieme degli obblighi di vigilanza e protezione gravanti sulla scuola e sul docente, con particolare riguardo alla condizione di principiante dell’allieva.

Principi affermati dalla Suprema Corte

La Suprema Corte con Sent. Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2025, n. 24471 ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato.

I Giudici di legittimità hanno ribadito che l’iscrizione ad un corso di sci, sia individuale che collettivo, instaura un vincolo contrattuale che impone alla scuola l’obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità dell’allievo per tutta la durata della prestazione didattica, anche al fine di prevenire danni autoindotti.

In caso di lesione, trova dunque applicazione il regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c. secondo cui il danneggiato è tenuto ad allegare l’inadempimento, già desumibile dalle lesioni riportate, mentre grava sulla scuola l’onere di dimostrare, anche per presunzioni, che il danno sia riconducibile a una causa a essa non imputabile (cfr. Cass. n. 2559/2011; n. 3612/2014; n. 7417/2017).

Quando la scuola può essere esonerata da responsabilità

Nel caso di specie, dunque, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare non già la correttezza tecnica della condotta del maestro in relazione agli obiettivi didattici, bensì se l’evento lesivo — l’investimento da parte di una sciatrice proveniente da monte — fosse oggettivamente imprevedibile e inevitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro. Solo in presenza di tale prova liberatoria sarebbe stato possibile escludere la responsabilità della scuola.

Cassazione: nuovo esame alla Corte d’Appello di Milano

In conclusione, il ricorso è stato accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano per un nuovo esame della vicenda, alla luce dei principi enunciati.

Autore Stefania Temperino

Associate

Milano

s.temperino@lascalaw.com

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