Con l’ordinanza n. 30833 del 24 novembre 2025, la Seconda Sezione civile della Cassazione torna sul delicato rapporto tra stato di necessità e responsabilità amministrativa per violazioni del Codice della Strada.
Il caso
Il caso riguarda un conducente che aveva effettuato un sorpasso vietato in prossimità di un’intersezione, sostenendo di aver agito per condurre con urgenza al pronto soccorso un passeggero colpito da improvviso malore.
I fatti e il percorso processuale
Il ricorrente aveva proposto opposizione al verbale ex artt. 204-bis CdS e 7 D.lgs. 150/2011, deducendo l’applicabilità dello stato di necessità ex art. 4 L. 689/1981 e art. 54 c.p..
Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Bergamo avevano rigettato la tesi difensiva, poiché:
- la documentazione sanitaria prodotta riportava solo un generico “dolore epigastrico”;
- non risultava un pericolo di vita imminente;
- la direzione di marcia non era verso un pronto soccorso, ma verso un Comune privo di medicina d’urgenza;
- mancavano riscontri oggettivi di una situazione reale o seriamente supposta di concreto pericolo.
Il conducente ricorreva in Cassazione, sostenendo che anche un errore di percezione, purché in buona fede, potesse integrare l’esimente.
I principi affermati dalla Cassazione
La Suprema Corte ha confermato integralmente la decisione del Tribunale e ha ribadito alcuni principi ormai consolidati ovvero:
L’esimente si applica certamene alle sanzioni amministrative, ma con criteri rigorosi
In materia di Codice della Strada, la disciplina dell’art. 4 L. 689/1981 impone di applicare le regole penalistiche dello stato di necessità.
La Corte richiede, tuttavia, la presenza contestuale di:
- pericolo attuale e imminente di un danno grave alla persona non provocato dall’agente;
- proporzione tra bene tutelato e violazione commessa;
- inevitabilità del pericolo con altri mezzi;
- unicità della condotta come via necessaria a evitare il danno.
In mancanza di tali presupposti, reali o seriamente supposti, l’illecito non può essere escluso.
L’onere della prova grava sul trasgressore
La Corte ha ricordato che spetta al ricorrente dimostrare l’esistenza delle condizioni di fatto che giustifichino la violazione.
Nel caso di specie, invece:
- la certificazione sanitaria indicava solo un malore non grave;
- mancava ogni evidenza di un rischio imminente per la vita;
- la scelta del percorso non era coerente con un’urgenza medica.
Dunque, non era stato provato che il sorpasso vietato fosse l’unica condotta possibile per salvare il passeggero.
La “supposizione errata” non basta se non fondata su elementi oggettivi
La Corte ha precisato che non è sufficiente l’ansia soggettiva del conducente.
Una falsa percezione dello stato di necessità può rilevare solo se sorretta da circostanze oggettive verificabili.
Nel caso concreto, tali elementi mancavano completamente.
Una linea di rigore coerente con la giurisprudenza anteriore
La pronuncia si colloca nel solco di precedenti significativi (Cass. 14286/2010; 16155/2019) che interpretano restrittivamente l’esimente nelle violazioni del Codice della Strada.
Il messaggio è chiaro: le situazioni di urgenza soggettivamente percepite non giustificano da sole condotte pericolose, specie quando tali condotte possono esse stesse aggravare la situazione (si pensi ai rischi del sorpasso in prossimità di intersezioni).
Conclusioni
L’ordinanza n. 30833/2025 rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento restrittivo in tema di stato di necessità nelle sanzioni stradali.
In conclusione, dunque, è stato affermato che l’esimente è applicabile solo quando:
- il pericolo sia grave, attuale e documentato;
- la condotta illecita sia davvero l’unica via praticabile;
- la percezione soggettiva trovi corrispondenza in elementi esterni.
La decisione si pone, quindi, come importante monito: la prudenza stradale non può essere sacrificata sulla base di mere impressioni, e il ricorso all’esimente deve essere circoscritto a casi davvero eccezionali e adeguatamente provati.
28.11.2025