Mutano i soggetti della trattativa ma persiste un “legame” tra la parte che in origine ha dato l’incarico e quella che successivamente ha concluso l’affare.
L’escamotage non regge: al mediatore spetta la provvigione.
Una società, tramite il suo rappresentante legale, conferisce ad un’altra l’incarico di adoperarsi per la vendita di un immobile di sua proprietà.
Tizia presenta proposta di acquisto che tuttavia viene rifiutata dalla società proprietaria.
Successivamente quest’ultima cede il suo patrimonio ad una società di nuova costituzione che è collegata all’aspirante acquirente poiché suo cognato è nominato amministratore.
La società di mediazione chiede dunque la corresponsione della provvigione richiesta visto il raggiungimento dell’affare.
In primo grado la richiesta viene rigettata; in appello, al contrario, la domanda del mediatore viene accolta, con conseguente condanna del legale della società prima proprietaria al pagamento della provvigione.
Giunti in Cassazione,quest’ultima ribadisce che il diritto del mediatore alla provvigione nasce per il semplice fatto che è concluso l’affare in quanto “non rileva un mutamento soggettivo delle parti, che si verifica quando l’affare sia concluso da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche non necessariamente di rappresentanza, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello con cui l’affare è stato effettivamente concluso”.
Tre gli elementi posti a base della conclusione cui perviene la Suprema Corte:
- che sia stato raggiunto lo scopo economico in virtù del quale era stato dato incarico al mediatore, poiché l’art 1755 c.c. parla di affare e non di contratto, sicché il diritto al compenso sorge anche se non c’è perfetta corrispondenza tra il contratto concluso e quello prospettato con l’incarico;
- che tale scopo sia collegato conl’efficacia dell’interventodel mediatore (cd. nesso di causalità);
- che vi sia continuità tra il soggetto che ha conferito l’incarico e quello che ha stipulato il contratto.
Al mediatore, in sintesi, spetta la provvigione ogni volta che è raggiunto lo scopo economico in virtù del quale gli era stato conferito l’incarico.