A oltre dieci anni dall’avvio del regime prudenziale europeo, Solvency II entra in una nuova fase. Il percorso di revisione della disciplina, avviato a livello dell’Unione europea e ora in corso di recepimento nell’ordinamento italiano, interviene su alcuni dei meccanismi centrali del sistema: proporzionalità degli obblighi, gestione della liquidità, sostenibilità, rischi climatici, investimenti di lungo periodo, vigilanza macroprudenziale e informativa al mercato.
L’obiettivo non è quello di modificare la filosofia di fondo di Solvency II, che rimane saldamente ancorata a un approccio basato sul rischio, ma di adattarne gli strumenti all’esperienza applicativa maturata e alle nuove vulnerabilità del settore assicurativo.
Come evidenziato da IVASS, Solvency II ha introdotto un sistema nel quale le imprese devono tenere conto dell’insieme dei rischi cui sono esposte, comprese le interrelazioni tra le diverse componenti dell’attivo e del passivo. Il regime si articola nei tre tradizionali pilastri: requisiti quantitativi, requisiti qualitativi di governance e gestione del rischio e obblighi di informativa all’Autorità di vigilanza e al pubblico.
Il recepimento italiano e la scadenza del 2027
Il percorso nazionale di adeguamento è già iniziato.
Il Governo ha sottoposto al Parlamento lo schema di decreto legislativo destinato a modificare il Codice delle Assicurazioni Private in attuazione della Direttiva (UE) 2025/2, che ha rivisto la disciplina Solvency II.
Il termine europeo per il recepimento è fissato al 29 gennaio 2027, mentre le nuove disposizioni sono destinate a trovare applicazione dal 30 gennaio 2027.
Il legislatore italiano dovrà quindi completare entro tale termine l’adeguamento del quadro nazionale. Una volta entrata in vigore la disciplina primaria, un ruolo rilevante sarà poi attribuito all’IVASS, chiamato a intervenire sulla regolamentazione secondaria. Secondo il quadro delineato nella documentazione esaminata, l’Istituto disporrà di 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dall’adozione degli atti delegati europei se successiva, per adottare le disposizioni di propria competenza.
Si tratta di un intervento ampio, destinato a incidere su numerose parti del Codice delle Assicurazioni Private, dall’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa alla vigilanza sulle imprese e sui gruppi, sino agli strumenti di salvaguardia e alla disciplina sanzionatoria.
La proporzionalità diventa uno dei cardini della riforma
Uno dei profili maggiormente significativi della revisione riguarda il rafforzamento del principio di proporzionalità.
La disciplina individua una categoria di imprese piccole e non complesse, alle quali può essere applicato un regime semplificato in diversi ambiti, tra cui governance, reporting, informativa al pubblico, politiche scritte, valutazione interna dei rischi e gestione della liquidità.
L’intento è evidente: evitare che imprese caratterizzate da dimensioni contenute e da un profilo di rischio relativamente semplice siano gravate dal medesimo apparato organizzativo e informativo richiesto agli operatori di maggiori dimensioni e complessità.
Non si tratta, tuttavia, di una deregolamentazione.
La proporzionalità resta collegata al profilo di rischio dell’impresa e può essere rimessa in discussione quando cambiano le condizioni che ne avevano giustificato l’applicazione. In particolare, eventuali criticità relative al requisito patrimoniale di solvibilità, modificazioni significative del profilo di rischio o inefficienze del sistema di governo societario possono giustificare un intervento dell’Autorità di vigilanza.
La revisione si muove così nel solco della filosofia originaria di Solvency II, che già attribuisce rilevanza alla diversa complessità delle imprese. IVASS ricorda infatti che il regime consente differenti modalità di determinazione del requisito di solvibilità e permette, a determinate condizioni, l’utilizzo della formula standard, di modelli interni o di parametri specifici dell’impresa, proprio per adattare il sistema prudenziale alle caratteristiche del singolo operatore.
Nell’attuazione italiana permane peraltro una scelta di particolare rigore: la revisione esterna dello stato patrimoniale contenuto nell’informativa sulla solvibilità resta prevista anche per le imprese piccole e non complesse e per le captive.
La liquidità entra stabilmente nella gestione prudenziale
Tra le novità destinate ad avere maggiore impatto operativo vi è l’introduzione di un piano di gestione del rischio di liquidità.
La disciplina prudenziale tradizionale ha posto al centro soprattutto la capacità dell’impresa di disporre di capitale adeguato ai rischi assunti. La revisione amplia ulteriormente la prospettiva, attribuendo rilievo alla capacità concreta dell’assicuratore di far fronte tempestivamente ai propri impegni finanziari anche in condizioni di mercato avverse.
Il rischio di liquidità assume quindi una propria autonomia all’interno del sistema di risk management.
Alle imprese sarà richiesto di predisporre un apposito piano, mentre l’Autorità di vigilanza potrà intervenire in presenza di situazioni eccezionali caratterizzate da particolari vulnerabilità.
La logica è coerente con il modello Solvency II descritto da IVASS, nel quale le compagnie devono orientare gli investimenti verso attività dotate di livelli appropriati di sicurezza, qualità, liquidità e redditività, mantenendo una coerenza tra caratteristiche degli investimenti e natura delle obbligazioni assicurative.
La revisione rafforza però questo principio, trasformando la gestione della liquidità in un ambito oggetto di pianificazione specifica e di più incisiva attenzione da parte del supervisore.
Sostenibilità e rischio climatico entrano nell’ORSA
Altra direttrice centrale della riforma riguarda i rischi connessi alla sostenibilità e, in particolare, al cambiamento climatico.
Le imprese sono chiamate a integrare tali elementi nel sistema di governance, nella gestione dei rischi e nella valutazione interna del rischio e della solvibilità.
Per le compagnie che presentano un’esposizione rilevante al rischio climatico, l’ORSA dovrà comprendere analisi di lungo periodo costruite almeno su due scenari differenti: uno caratterizzato da un aumento della temperatura globale inferiore a 2 °C e un altro da un incremento significativamente superiore.
Anche le imprese per le quali non è richiesta una completa analisi di scenario devono comunque valutare la rilevanza della propria esposizione ai rischi climatici.
La novità rafforza ulteriormente il ruolo dell’Own Risk and Solvency Assessment, già centrale nell’architettura prudenziale.
Secondo IVASS, l’ORSA costituisce infatti uno strumento integrato nel risk management dell’impresa, attraverso il quale devono essere valutati rischio e solvibilità e i cui risultati devono essere sistematicamente considerati nelle decisioni strategiche e portati a conoscenza dell’Autorità di vigilanza.
Il cambiamento climatico viene quindi progressivamente sottratto a una dimensione meramente reputazionale o di responsabilità sociale per assumere una rilevanza direttamente prudenziale.
Investimenti di lungo periodo e sostegno all’economia reale
La revisione di Solvency II persegue anche l’obiettivo di favorire una maggiore capacità delle compagnie di indirizzare risorse verso investimenti di lungo periodo.
La disciplina rende più accessibile il trattamento prudenziale favorevole previsto per determinate partecipazioni azionarie detenute in una prospettiva stabile, purché l’impresa dimostri, attraverso adeguate politiche, la capacità di mantenere l’investimento anche in condizioni di stress evitando vendite forzate.
L’intervento riflette uno degli obiettivi più ampi della riforma: contemperare la solidità prudenziale delle compagnie con il ruolo che il settore assicurativo può svolgere come investitore istituzionale nell’economia reale.
Nella medesima prospettiva si collocano gli interventi sul margine di rischio e sulle misure destinate ad attenuare gli effetti delle oscillazioni dei mercati finanziari.
La filosofia resta comunque quella propria del sistema risk based: una maggiore libertà nell’allocazione del capitale deve accompagnarsi a una maggiore responsabilità nella valutazione e nella gestione dei rischi.
IVASS ha chiarito sin dall’introduzione di Solvency II che l’abbandono di rigidi limiti quantitativi agli investimenti non comporta un allentamento dei controlli. Al contrario, il principio della persona prudente impone alle imprese una conoscenza consapevole delle proprie esposizioni e una gestione coerente con la natura degli impegni assunti verso gli assicurati.
L’aggiustamento per la volatilità e la stabilità dei requisiti
Un ulteriore intervento riguarda il cosiddetto volatility adjustment, destinato a mitigare l’impatto sui fondi propri delle oscillazioni anomale degli spread.
La revisione modifica il funzionamento del meccanismo con l’intento di ridurre gli effetti soglia e rendere il correttivo maggiormente aderente alle caratteristiche del portafoglio dell’impresa.
Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante per un sistema prudenziale costruito sulla valutazione delle attività e delle passività secondo criteri coerenti con il mercato.
IVASS evidenzia infatti che Solvency II si fonda su una valutazione “market consistent” e su un equilibrio dinamico tra rischi e risorse patrimoniali: l’evoluzione del valore degli attivi può quindi incidere direttamente sulla posizione di solvibilità dell’impresa.
L’obiettivo della revisione è pertanto limitare fenomeni di volatilità eccessivamente pro-ciclica senza alterare la corretta rappresentazione del rischio.
Informativa sulla solvibilità: trasparenza più mirata
Anche il terzo pilastro viene interessato dalla riforma.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria continuerà a rappresentare uno dei principali strumenti attraverso i quali il mercato può valutare la situazione prudenziale dell’impresa, ma la relativa struttura sarà resa maggiormente differenziata in funzione dei destinatari.
L’impostazione prevista distingue infatti le informazioni rivolte a contraenti e beneficiari da quelle destinate a operatori e professionisti del mercato.
La scelta conferma la centralità della trasparenza nell’architettura di Solvency II.
IVASS ha sottolineato come il terzo pilastro attribuisca alla disciplina di mercato una vera e propria funzione prudenziale: l’informazione consente al mercato di esercitare uno scrutinio esterno sull’impresa e permette alle Autorità di vigilanza di individuare tempestivamente segnali di vulnerabilità e intervenire prima che una situazione di difficoltà si trasformi in crisi.
La SFCR già oggi comprende informazioni relative al business e alle performance dell’impresa, alla governance, al profilo di rischio, ai criteri di valutazione e alla gestione del capitale.
La revisione non ridimensiona quindi il ruolo dell’informativa, ma mira a renderla più leggibile e meglio calibrata rispetto alle esigenze dei diversi destinatari.
Un’evoluzione, non un cambio di paradigma
La revisione di Solvency II non mette in discussione l’impianto costruito attorno ai tre pilastri. Ne rappresenta, piuttosto, un’evoluzione.
Capitale, governance e trasparenza continuano a costituire i tre elementi essenziali della vigilanza prudenziale, ma vengono progressivamente integrati con nuove esigenze: gestione della liquidità, rischi macroprudenziali, cambiamento climatico, sostenibilità e maggiore proporzionalità degli adempimenti.
Il quadro che emerge è quello di una regolamentazione che cerca di conciliare due esigenze apparentemente contrapposte: da un lato evitare che la disciplina prudenziale produca oneri sproporzionati o ostacoli gli investimenti di lungo periodo; dall’altro rafforzare la capacità delle imprese e delle Autorità di individuare e affrontare rischi che, negli ultimi anni, hanno assunto una dimensione sempre più sistemica.
Rimane centrale il principio sul quale Solvency II è stato costruito: a rischi diversi devono corrispondere presidi diversi.
Già nella sua impostazione originaria, IVASS descriveva il regime come un sistema nel quale la quantità di capitale richiesta cresce con l’aumentare dei rischi assunti e nel quale tale meccanismo deve essere accompagnato da controlli interni pervasivi e da una maggiore responsabilizzazione degli organi societari.
La riforma oggi in corso rafforza questa impostazione e la proietta verso i rischi che caratterizzano la nuova fase del mercato assicurativo.
Per le compagnie, il 30 gennaio 2027 non rappresenterà quindi soltanto l’avvio di nuovi adempimenti. Segnerà soprattutto un ulteriore passaggio nell’evoluzione di Solvency II da sistema di requisiti patrimoniali a modello complessivo di governo prudenziale dell’impresa, nel quale capitale, liquidità, sostenibilità, organizzazione e trasparenza sono chiamati a operare come componenti di un unico sistema di prevenzione del rischio.
07.10.2026