27.05.2026 Icon

Riparazioni presso carrozzerie non convenzionate: nessuna vessatorietà automatica della clausola

Il tema affrontato dalla Cassazione

Con l’ordinanza n. 10797 del 23 aprile 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta sul tema, di particolare interesse per il settore assicurativo, della validità delle clausole di polizza che prevedono franchigie o scoperti differenziati a seconda che l’assicurato scelga di riparare il veicolo presso una carrozzeria convenzionata con la compagnia o presso un riparatore di propria fiducia.

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 10797 del 23 aprile 2026

La questione è rilevante nella prassi liquidativa e contrattuale. Le compagnie, nell’ambito della propria autonomia negoziale e organizzativa, strutturano reti di carrozzerie fiduciarie o convenzionate anche al fine di garantire standardizzazione dei processi, controllo dei costi, rapidità nella gestione del sinistro e prevedibilità dell’esborso indennitario. In tale contesto, le condizioni di polizza possono prevedere un trattamento economico differenziato: ad esempio, uno scoperto o una franchigia più contenuti in caso di riparazione presso un centro convenzionato e più elevati ove l’assicurato scelga un operatore esterno alla rete.

Il principio: escluso ogni automatismo

La Cassazione ha chiarito che una clausola di questo tipo non può essere considerata automaticamente vessatoria o abusiva per il solo fatto di prevedere un diverso trattamento economico. La Suprema Corte non afferma, quindi, un divieto generalizzato di prevedere scoperti o franchigie differenziate, né qualifica ex se come illecita la scelta dell’impresa assicurativa di incentivare il ricorso alla propria rete di riparatori convenzionati.

Il principio è significativo: la clausola resta astrattamente ammissibile, ma la sua validità deve essere valutata in concreto, tenendo conto dell’intero assetto contrattuale.

La valutazione deve riguardare l’intero contratto

Il punto centrale dell’ordinanza è metodologico. Secondo la Corte, la clausola non va esaminata isolatamente, ma “in relazione anche alle altre clausole” del contratto e al “tenore complessivo del testo contrattuale”, al fine di verificare se, nel caso specifico, determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice del Consumo.

Ne deriva che il giudizio di vessatorietà non può fondarsi sulla mera presenza di una franchigia differenziata. Occorre verificare, in particolare, se la clausola sia stata effettivamente imposta al consumatore o se, invece, sia frutto di una scelta consapevole, eventualmente collegata a condizioni di premio, servizi aggiuntivi o benefici contrattuali.

La Cassazione richiama infatti la necessità di accertare se vi sia stata una specifica trattativa individuale o comunque una libera accettazione della clausola da parte dell’assicurato. In difetto, il giudice di merito dovrà valutare se la previsione, nel contesto complessivo della polizza, finisca per limitare in modo abusivo la libertà del consumatore di rivolgersi al mercato e di scegliere il riparatore.

Una decisione equilibrata per il mercato assicurativo?

Difficile dire se la pronuncia si collochi in una posizione equilibrata. Da un lato, non esclude che una penalizzazione economica significativa possa, in concreto, incidere sulla libertà di scelta dell’assicurato. Dall’altro lato, evita di trasformare ogni clausola di indirizzamento verso carrozzerie convenzionate in una previsione automaticamente nulla.

Questo profilo è particolarmente importante per le imprese assicurative, perché consente di valorizzare la funzione economica e organizzativa delle reti convenzionate, purché il meccanismo contrattuale sia trasparente, proporzionato e coerente con l’assetto complessivo della polizza.

In altri termini, la clausola che prevede uno scoperto più elevato in caso di ricorso a carrozzeria non convenzionata resta astrattamente legittima. La sua tenuta dipenderà però dal modo in cui è formulata, dalla chiarezza dell’informativa precontrattuale, dall’eventuale collegamento con un beneficio economico per l’assicurato e dall’impatto concreto che essa produce sulla libertà di scelta del contraente.

La prima applicazione del principio

Una prima applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte si rinviene nella sentenza n. 1126 del 13 maggio 2026 del Giudice di Pace di Bologna. Il giudice di merito ha richiamato il passaggio dell’ordinanza di Cassazione secondo cui la clausola deve essere valutata non atomisticamente, ma nel quadro complessivo del contratto, verificando se essa determini un significativo squilibrio e se sia stata imposta al consumatore o accettata all’esito di una specifica trattativa.

La decisione del Giudice di Pace sembra valorizzare soprattutto il profilo dell’effetto concreto della pattuizione: ove la differenziazione di franchigia o scoperto si traduca in una restrizione della libertà dell’assicurato di contrarre con terzi, la clausola può essere considerata abusiva.

Tale lettura, tuttavia, non elimina il dato essenziale fissato dalla Cassazione, ossia la necessità di una valutazione caso per caso. Non è quindi sufficiente rilevare l’esistenza di una franchigia differenziata; occorre verificare se, nello specifico regolamento negoziale, essa produca effettivamente un significativo squilibrio.

Le indicazioni operative per le compagnie

Per le compagnie assicurative, la pronuncia suggerisce alcune cautele operative. Le clausole di canalizzazione verso reti convenzionate dovranno essere redatte in modo chiaro, evidenziando il funzionamento dello scoperto o della franchigia e il vantaggio eventualmente riconosciuto all’assicurato.

Sarà inoltre opportuno che l’assetto contrattuale renda percepibile la ragione economica della differenziazione, evitando formulazioni che possano apparire meramente punitive nei confronti della scelta di un riparatore non convenzionato.

Conclusioni

L’ordinanza n. 10797/2026 non segna un arretramento dell’autonomia contrattuale delle imprese assicurative, ma richiama l’esigenza di una costruzione trasparente e proporzionata delle condizioni di polizza.

La clausola che incentiva il ricorso a carrozzerie convenzionate non è, di per sé, incompatibile con il Codice del Consumo; diventa critica solo quando, alla luce dell’intero contratto e delle concrete modalità di adesione, determini un apprezzabile squilibrio a carico dell’assicurato.

Per il mercato assicurativo, il messaggio è pragmatico: le reti convenzionate restano uno strumento legittimo di gestione del rischio e del costo del sinistro, ma la loro disciplina contrattuale deve essere costruita in modo da resistere a un controllo giudiziale sostanziale, non meramente formale.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto Assicurativo ?

Contattaci subito