06.05.2026 Icon

Rc auto, il correttivo punta su sospensioni e attestato di rischio

Il 27 aprile scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 57, che interviene, con efficacia dal 12 maggio 2026, sul Codice delle assicurazioni private per correggere e integrare la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 184/2023 in attuazione della direttiva UE 2021/2118. Il cuore dell’intervento riguarda tre profili molto pratici: quando un veicolo può restare senza copertura Rc auto, come assicurare veicoli storici, stagionali o destinati a uscire dalla circolazione, e quali regole governano l’attestato di rischio. La direzione è chiara: rendere più flessibile l’obbligo assicurativo, senza arretrare sulla tracciabilità dei rischi e sulla tutela dei danneggiati.

Veicoli fermi o inutilizzabili: deroga più chiara all’obbligo Rc

La prima novità riguarda l’articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni private. Il decreto chiarisce che la deroga all’obbligo assicurativo si applica anche quando il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto, compresa l’ipotesi in cui manchino parti essenziali che lo rendano stabilmente inutilizzabile.

È una precisazione importante, perché intercetta una delle questioni più discusse dopo l’estensione dell’obbligo Rc anche ai veicoli fermi in aree private: che cosa accade se il mezzo, pur esistente, non è concretamente utilizzabile? Il legislatore sceglie una soluzione pragmatica, ma non lascia la valutazione alla libera interpretazione del proprietario o dell’assicuratore. Sarà infatti un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a individuare le parti essenziali la cui mancanza rende il veicolo stabilmente inidoneo all’uso.

La deroga opera anche quando l’utilizzo del veicolo sia volontariamente sospeso su richiesta del soggetto interessato, mediante comunicazione formale all’impresa assicuratrice ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Il punto pratico è evidente: la sospensione non è un fatto meramente materiale, ma richiede un atto formale e tracciabile.

Veicoli storici e uso stagionale: più flessibilità contrattuale

Un secondo blocco di modifiche riguarda i veicoli di interesse storico e collezionistico. Per questi mezzi, purché la carta di circolazione riporti la classificazione conseguita e i dati del certificato di rilevanza storica, l’obbligo assicurativo potrà essere adempiuto anche con schemi diversi dalla tradizionale Rc auto, a condizione che sia indicato separatamente il premio relativo al rischio dinamico rispetto a quello statico.

La distinzione è significativa. Il rischio “dinamico” riguarda la circolazione vera e propria; quello “statico” si collega invece alla presenza del veicolo fermo, custodito o esposto. Il legislatore prende atto che un’auto storica non è, di regola, un veicolo usato quotidianamente e che il mercato assicurativo deve poter offrire prodotti più aderenti all’effettivo utilizzo del mezzo.

Il nuovo comma 2-bis consente inoltre, con successivo decreto ministeriale, di prevedere schemi di assicurazione obbligatoria di durata inferiore a quella annuale nei casi di uso stagionale, trasferimento di proprietà, demolizione o esportazione definitiva all’estero. Anche qui la logica è di buon senso: evitare coperture sovradimensionate rispetto a situazioni nelle quali l’esposizione al rischio è temporalmente limitata o destinata a cessare.

Resta però un profilo critico: molte delle novità dipendono da decreti attuativi. Senza questi provvedimenti, la flessibilità annunciata rischia di rimanere incompleta, soprattutto per l’individuazione delle parti essenziali del veicolo e per i nuovi schemi contrattuali di durata ridotta.

Competizioni sportive: copertura in capo all’organizzatore

Il decreto interviene anche sull’articolo 124, relativo a gare e competizioni sportive di veicoli a motore. Le gare e le prove, anche se svolte in circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, non possono essere autorizzate se l’organizzatore non ha stipulato una copertura assicurativa adeguata.

La norma consente due strade: l’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore oppure, in alternativa, una copertura generale con massimali idonei al rischio assicurato. La modifica valorizza il ruolo dell’organizzatore come centro di imputazione della copertura e chiarisce che l’assicurazione da lui stipulata copre la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni a persone, animali e cose, restando esclusi i danni ai partecipanti e ai veicoli utilizzati.

È una disciplina che punta a evitare zone grigie, soprattutto negli eventi sportivi motoristici, dove il confine tra circolazione ordinaria, attività agonistica e rischio organizzativo può diventare delicato.

Attestato di rischio: più dati e più poteri all’IVASS

L’ultima parte del decreto riguarda l’attestazione sullo stato del rischio, disciplinata dall’articolo 134. Viene rafforzato il ruolo dell’IVASS, che vigila sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica. L’Istituto dovrà inoltre stabilire, con regolamento, le indicazioni aggiuntive rispetto al modello europeo approvato dal regolamento di esecuzione UE 2024/1855, la validità dell’attestato — comunque non inferiore a dodici mesi — e i termini relativi al periodo di osservazione del rischio.

Le informazioni contenute nell’attestato dovranno comprendere i dati relativi ai sinistri e al conducente del veicolo. È un passaggio non secondario: l’attestato di rischio non è più soltanto uno strumento di continuità assicurativa, ma diventa sempre più una leva di trasparenza e profilazione corretta del rischio.

In conclusione, il d.lgs. n. 57/2026 non rivoluziona la Rc auto, ma interviene su nodi concreti lasciati aperti dalla riforma del 2023. Il risultato è un sistema più elastico per veicoli fermi, storici o stagionali, e più rigoroso sul fronte dei dati assicurativi. La vera prova, però, sarà attuativa: l’efficacia della riforma dipenderà dalla rapidità e chiarezza dei decreti ministeriali e dei regolamenti IVASS chiamati a trasformare le nuove previsioni in regole operative.

Autore Laura Pelucchi

Partner

Milano

l.pelucchi@lascalaw.com

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