22.07.2026 Icon

Patologie preesistenti e danno da infortunio: l’Arbitro Assicurativo chiarisce il ruolo del nesso causale

La presenza di condizioni patologiche pregresse non esclude automaticamente il diritto all’indennizzo. Spetta all’impresa dimostrare che la menomazione derivi, in tutto o in parte, da fattori estranei all’infortunio assicurato. La valutazione richiede di distinguere tra causalità materiale e causalità giuridica, senza attribuire rilievo decisivo alla mera esistenza di una preesistenza patologica.

Arbitro Assicurativo, Collegio, decisione 29 maggio 2026, n. 397 – Pres. Stella, Rel. Camilleri

Il perimetro probatorio nelle controversie in materia di infortuni

Con la decisione n. 397 del 29 maggio 2026, l’Arbitro Assicurativo affronta un tema di particolare interesse nella gestione dei sinistri da infortunio: il rapporto tra evento traumatico coperto dalla polizza e condizioni patologiche preesistenti dell’assicurato.

La pronuncia prende anzitutto posizione su un profilo processuale frequentemente sollevato dalle imprese assicuratrici. Il Collegio esclude infatti che la mera complessità medico-legale della controversia renda il ricorso improcedibile o richieda necessariamente un’attività istruttoria incompatibile con il procedimento arbitrale. La natura tecnica della questione non implica, di per sé, la necessità di una consulenza tecnica, soprattutto quando gli elementi documentali già acquisiti consentono di pervenire ad una valutazione sufficientemente attendibile.

L’Arbitro ribadisce inoltre un principio di carattere generale destinato ad incidere su numerose controversie assicurative: stabilire se un determinato evento rientri o meno nella copertura prevista dalla polizza costituisce essenzialmente un problema di interpretazione contrattuale e non una questione tecnico-scientifica.

Sul piano probatorio assume rilievo anche il ricorso alle presunzioni semplici. Nel caso esaminato, la documentazione sanitaria disponibile e, in particolare, il riscontro di un edema in fase subacuta sono stati ritenuti elementi idonei a dimostrare l’esistenza di una causa violenta ed esterna, sufficiente a fondare il diritto all’indennizzo secondo il criterio dell’art. 2729 c.c.

Preesistenze patologiche e accertamento del nesso causale

L’aspetto di maggiore interesse della decisione riguarda il trattamento delle patologie pregresse nella ricostruzione del rapporto causale.

Il Collegio richiama la consolidata distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica, evidenziando come le condizioni patologiche antecedenti possano assumere rilievo sotto due differenti profili: da un lato, come possibile concausa della lesione; dall’altro, come fattore incidente esclusivamente sull’entità della menomazione permanente conseguente all’infortunio.

La semplice presenza di una patologia preesistente non consente quindi di ridurre automaticamente l’indennizzo né di escludere la copertura assicurativa. Occorre verificare, caso per caso, quale sia stato l’effettivo contributo eziologico della condizione patologica rispetto all’evento denunciato.

Nel caso concreto, l’impresa non è riuscita a dimostrare in maniera univoca che l’osteoporosi allegata costituisse una patologia preesistente tale da interrompere o attenuare il nesso causale tra la caduta e la frattura vertebrale. L’Arbitro ha pertanto riconosciuto che l’infortunio conservasse un’autonoma, immediata e diretta efficacia causale nella produzione del danno, disponendo la liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente.

La decisione conferma un orientamento che impone particolare rigore nell’accertamento del nesso eziologico: le preesistenze patologiche assumono rilevanza solo quando risultino concretamente dimostrate e siano effettivamente idonee ad incidere sul processo causale o sulla misura del danno indennizzabile. Per le imprese assicuratrici ciò si traduce nella necessità di un’istruttoria medico-legale accurata e di allegazioni specifiche, non essendo sufficiente il mero richiamo all’esistenza di pregresse condizioni cliniche per limitare o negare la prestazione assicurativa.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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