24.06.2026 Icon

Macchine agricole in area privata: l’esonero RCA non elimina il rischio assicurativo

L’utilizzo di trattori e macchine agricole all’interno di fondi privati continua a sollevare questioni delicate in materia di copertura assicurativa. L’idea che un mezzo impiegato esclusivamente in azienda, in un cortile o in un terreno agricolo non aperto al pubblico possa essere automaticamente sottratto a ogni obbligo assicurativo rischia, infatti, di essere fuorviante.

Il quadro normativo è stato modificato dal D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118, che ha inciso sulla disciplina dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. La riforma ha rafforzato una nozione ampia di obbligo assicurativo, non più strettamente legata alla sola circolazione su strada pubblica, ma riferita anche all’utilizzo del veicolo secondo la sua funzione abituale.

In questo contesto, la presenza di una macchina agricola in area privata non basta, da sola, a escludere la necessità di una copertura adeguata.

Il nuovo rapporto tra RCA e RCT aziendale

La Legge annuale per le PMI 2026, indicata nelle prime ricostruzioni applicative come L. 34/2026, ha introdotto una distinzione rilevante per il settore agricolo: alcune macchine agricole non immatricolate, non destinate alla circolazione e utilizzate esclusivamente su fondi privati possono essere escluse dall’obbligo di RCA, purché il rischio sia presidiato da una copertura di responsabilità civile verso terzi adeguata.

L’esonero, dunque, non equivale a una cancellazione del rischio. Il punto centrale è un altro: se il mezzo non rientra nell’obbligo di assicurazione RCA, l’impresa deve comunque verificare che il suo impiego sia coperto da una polizza RCT realmente coerente con l’attività svolta.

La valutazione non può limitarsi alla domanda se il trattore o la macchina agricola debbano essere assicurati come veicoli. Occorre chiedersi anche se l’attività svolta con quel mezzo sia compresa nella RCT aziendale e se la polizza contempli espressamente manovre, movimentazioni, traino di attrezzature e utilizzo in aree interne.

L’area privata non è una zona franca

I sinistri che coinvolgono macchine agricole possono verificarsi anche lontano dalla strada pubblica. Cortili, piazzali, magazzini, fondi agricoli e aree di carico e scarico sono luoghi nei quali la presenza di dipendenti, collaboratori, fornitori o terzi rende concreto il rischio di danni alla persona o alle cose.

Proprio per questo, la nozione di “uso interno” non deve essere confusa con l’assenza di responsabilità. Un mezzo idoneo al movimento può generare un rischio significativo anche quando opera esclusivamente all’interno dell’azienda agricola.

Ai sensi della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 184/2023, il profilo rilevante non è soltanto il luogo in cui il mezzo viene utilizzato, ma anche la sua idoneità funzionale e la concreta destinazione d’uso. Per i mezzi targati, idonei alla circolazione o destinati anche solo potenzialmente a uscire dall’area privata, la copertura RCA resta lo strumento principale. Per i mezzi non targati e stabilmente confinati a fondi privati, invece, diventa essenziale una RCT aziendale costruita in modo specifico.

Il caso di Pordenone: quando il sinistro interno produce conseguenze esterne

Un esempio significativo è offerto da una vicenda esaminata dal Tribunale di Pordenone. Il caso riguardava un trattore agricolo utilizzato in area privata aziendale che, durante una manovra in cortile, aveva investito una persona presente sul posto. Il mezzo non risultava assicurato, poiché considerato destinato soltanto a un uso interno.

La vicenda ha evidenziato un principio di particolare rilievo: il fatto che il sinistro avvenga in area privata non è sufficiente, di per sé, a escludere il problema assicurativo. Quando il mezzo è idoneo al movimento e viene concretamente utilizzato, il rischio prodotto dalla sua manovra deve trovare una copertura coerente.

Le conseguenze possono essere rilevanti. In assenza di adeguata assicurazione, il danneggiato può ottenere ristoro attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, ma il soggetto responsabile o il proprietario del mezzo possono poi essere esposti ad azioni di recupero. Per l’impresa agricola, un incidente apparentemente circoscritto alla gestione interna può quindi trasformarsi in un danno economico significativo.

Il caso conferma che il cortile aziendale non è un luogo neutro dal punto di vista assicurativo. È, al contrario, uno degli spazi nei quali occorre verificare con maggiore attenzione se il rischio sia presidiato da RCA, da RCT o da entrambe, a seconda delle caratteristiche del mezzo e del suo utilizzo.

La verifica delle polizze esistenti

L’esonero dall’obbligo RCA previsto per alcune macchine agricole può rappresentare una semplificazione, ma solo se accompagnato da una corretta revisione delle coperture assicurative. Una RCT generica potrebbe non essere sufficiente, soprattutto se il contratto contiene esclusioni relative all’uso di veicoli, mezzi meccanici, macchine semoventi o attrezzature collegate.

È quindi opportuno verificare che la polizza aziendale includa espressamente l’impiego di macchine agricole non targate in area privata, le operazioni di guida e manovra, il traino di attrezzature, la movimentazione interna e i danni arrecati a soggetti terzi presenti nei luoghi di lavoro.

Particolare attenzione deve essere prestata anche all’ambito soggettivo della copertura. In azienda possono trovarsi non solo dipendenti, ma anche collaboratori, prestatori occasionali, appaltatori, clienti, fornitori o altri operatori. La presenza di questi soggetti impone di valutare con precisione chi sia considerato terzo ai fini della garanzia.

Mappare il parco mezzi per evitare scoperture

La gestione del rischio richiede una classificazione preventiva del parco macchine. Ogni mezzo dovrebbe essere valutato in base ad alcuni elementi: presenza o assenza di targa, immatricolazione, idoneità alla circolazione, effettivo luogo di utilizzo, possibilità di impiego promiscuo e collegamento con attrezzature trainate o accessorie.

Questa analisi consente di distinguere i mezzi che devono restare coperti da RCA, secondo la disciplina del Codice delle assicurazioni private come modificata dal D.Lgs. n. 184/2023, da quelli che possono essere ricondotti alla deroga introdotta dalla Legge annuale per le PMI 2026 e, quindi, a una RCT aziendale specificamente estesa.

La classificazione non dovrebbe essere occasionale, ma aggiornata periodicamente, soprattutto in caso di acquisto di nuovi mezzi, modifica delle attività aziendali o variazione delle condizioni di utilizzo.

Conclusioni

La nuova disciplina non elimina il rischio connesso all’utilizzo di macchine agricole in area privata. Piuttosto, impone alle imprese di leggere con maggiore attenzione il rapporto tra obbligo RCA e copertura RCT.

L’esonero previsto dalla Legge annuale per le PMI 2026 può operare solo in presenza di condizioni precise e non deve essere interpretato come una riduzione automatica della responsabilità. Per evitare scoperture, rivalse e contenziosi, è necessario verificare le caratteristiche tecniche dei mezzi, il loro effettivo ambito di utilizzo e il contenuto delle polizze in essere.

La soluzione più prudente è una copertura costruita per segmenti: RCA per i mezzi targati, immatricolati, idonei o potenzialmente destinati alla circolazione; RCT aziendale espressamente estesa per le macchine non targate e confinate all’uso su fondi privati. Solo così l’esonero normativo può tradursi in una reale semplificazione, senza trasformarsi in un fattore di esposizione per l’impresa agricola.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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