09.07.2025 Icon

La Cassazione sulla responsabilità in caso di incendio di cui non è nota la causa d’innesco

Con la recente sentenza n. 17980/2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., affrontando il delicato profilo della ripartizione dell’onere probatorio nei casi di incendio la cui causa d’innesco non risulti accertata con certezza. Secondo la Corte, la responsabilità del custode può configurarsi anche nel caso in cui la cosa in custodia abbia svolto un ruolo meramente concausale nella propagazione dell’incendio, senza che sia necessario accertare con certezza il punto di innesco.

La vicenda oggetto della pronuncia in esame trae origine da un incendio sviluppatosi all’interno di un box auto, dal quale erano derivati ingenti danni all’edificio condominiale sovrastante. La compagnia assicurativa del condominio, una volta corrisposto l’indennizzo in favore dell’assicurato, agiva ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei confronti del proprietario dell’autovettura parcheggiata all’interno del box al momento del sinistro, deducendone la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., stante la sua qualità di custode del veicolo da cui si assumeva essersi originato l’incendio.

Nel corso del giudizio di primo grado, la c.t.u. aveva evidenziato l’impossibilità di accertare con precisione le cause del rogo, limitandosi a prospettare una pluralità di ipotesi alternative. Se il Tribunale di Genova decideva di accogliere la domanda risarcitoria, la Corte d’Appello della stessa città, a seguito dell’impugnazione proposta dal proprietario del veicolo, ribaltava tale decisione, rilevando che, in assenza di prove circa la causa materiale dell’origine dell’incendio, sarebbe stato impossibile dimostrare il collegamento causale della vettura con il rogo. Secondo tale giudice, in particolare, gravava sulla parte danneggiata l’onere di fornire la prova dell’innesco dell’incendio; in difetto, il custode non era chiamato a dimostrare il caso fortuito.

Avverso la sentenza della Corte genovese l’assicurazione del condominio proponeva ricorso per Cassazione sulla base di ben sette motivi.

La Suprema Corte, investita della questione, ha ritenuto fondate le doglianze articolate dalla compagnia assicuratrice, sviluppando un iter argomentativo articolato su una pluralità di profili, i quali possono essere così sintetizzati:

– la responsabilità da custodia ha natura oggettiva: il nesso causale dovrà quindi essere ricostruito con riferimento non già alla condotta del custode, bensì direttamente alla “res” custodita;

– qualora l’evento dannoso sia riconducibile ad una pluralità di cause, il giudice, nell’accertamento del nesso causale, dovrà applicare il criterio del “più probabile che non”, il quale dovrà condurre il giudice a scegliere, tra le varie ipotesi astrattamente possibili, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma tra gli elementi di fatto;

– ove il punto d’innesco rimanga ignoto, sarà il custode del bene a doverne sopportarne le conseguenze ogniqualvolta non sia in grado di dimostrare il caso fortuito, il quale ricomprende, nella sua più lata accezione, non solo gli eventi esterni imprevedibili, ma anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato;

–  l’accertamento del punto d’innesco rileverà, dunque, non già ai fini della ricostruzione del nesso tra le “res” e l’eventus damni, bensì per l’individuazione di una catena causale alternativa rispetto a quella incentrata sul bene in custodia: nel caso di specie, dunque, sarebbe stato il proprietario del  veicolo a dover dimostrare che l’innesco risultava riconducibile, ad esempio, ad un fatto di natura dolosa, ovvero ad un difetto dell’impianto elettrico del locale;

– in caso di danni da incendio provocati da cosa in custodia, non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale “res” il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia contribuito causalmente alla loro diffusione.

Sul punto la Corte ha richiamato un’importante sentenza (Cass. 6221/1999), la quale aveva affermato la responsabilità, in concorso con quella del proprietario del fondo da cui l’incendio aveva avuto origine, del custode del fondo attraverso il quale le fiamme si erano semplicemente propagate, in quanto la sua situazione obiettiva era tale da determinare un processo dannoso che, alimentando con accentuato dinamismo la propagazione dell’incendio, si era rivelato idoneo a contribuire concausalmente alla produzione del danno.

In definitiva, quindi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla compagnia assicuratrice, affermando che l’assenza di una prova attendibile in ordine alla causa ultima dell’incendio grava sul custode del bene da cui il rogo ha avuto origine, e ciò anche nell’ipotesi in cui il bene custodito abbia svolto il ruolo di mero veicolo di propagazione dell’incendio. Tale soluzione interpretativa si traduce in un evidente favor per il danneggiato, collocando invece il custode in una posizione di svantaggio sul piano probatorio.

Autore Francesco Ceolin

Trainee

Milano

f.ceolin@lascalaw.com

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