08.04.2025 Icon

Supercondominio: le condizioni per l’impugnazione della delibera assembleare da parte del singolo condomino

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8254 del 28 marzo 2025, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni in cui è possibile, per il singolo condomino, impugnare la delibera dell’assemblea del supercondominio.

In presenza di un complesso immobiliare composto da più edifici che condividono spazi e servizi comuni, si configura, in gran parte dei casi, un supercondominio.

In tale contesto, visto il considerevole numero di comproprietari, la gestione ordinaria del supercondominio è affidata all’assemblea dei rappresentanti, che delibera per conto di tutti i singoli condomini.

In tale quadro, dunque, il singolo condomino non partecipa direttamente alle votazioni, delegando, pertanto, il proprio rappresentante.

Considerato ciò, quindi, ci si domanda se il singolo condomino possa impugnare la delibera assembleare del supercondominio, nel caso in cui non sia d’accordo con quanto deliberato.

La Corte di Cassazione risponde al quesito precisando che, il singolo condomino può certamente impugnare la delibera assembleare assunta dal supercondominio ma solo nei casi in cui il proprio rappresentante sia stato assente, si sia astenuto oppure abbia espresso voto contrario alla delibera.

Nel caso in cui, invece, il rappresentante abbia votato favorevolmente alla delibera, il condomino non avrà facoltà di impugnare la decisione.

A nulla rileva, infatti, che la volontà del singolo condominio/assemblea di condominio sia difforme rispetto al voto espresso dal proprio rappresentante in quanto il rinvio alle regole del mandato, contenuto nel quarto comma dell’art. 67 disp. att. c.c., comporta che l’infedeltà del rappresentante delegato di condominio rimanga confinata nel rapporto intercorso tra rappresentanti e rappresentati.

Nel caso di specie, infatti, con atto di impugnativa avverso la delibera del supercondominio, l’attore adiva il Giudice di Pace competente affinché venisse dichiarata l’invalidità della delibera relativa all’assemblea ordinaria del proprio supercondominio, adottata nella riunione dei tre rappresentanti ed avente ad oggetto l’approvazione del bilancio consuntivo.

Il Giudice di prime cure rigettava l’impugnativa dichiarando il difetto di legittimazione attiva del condominio attore e la stessa sorte subiva la decisione in secondo grado. Veniva, pertanto, proposto ricorso in Cassazione.

Con sentenza n. 8254 del 28 marzo 2025, la Corte di Cassazione precisava che il singolo condomino, era certamente legittimato all’impugnazione ma alle condizioni previste all’art. 1137 c.c., ovvero esclusivamente nei casi in cui il rappresentante fosse stato assente, dissenziente o astenuto, rispetto alla deliberazione che si impugnava, restando perciò l’impugnativa individuale condizionata dal comportamento tenuto dal rappresentante di condominio.

La Corte ha infatti ribadito che il rappresentante risponde sempre nei confronti del mandato ricevuto, e, qualora abbia agito in modo difforme dalla volontà dell’assemblea condominiale, il rimedio non consiste nell’impugnazione della delibera assembleare, ma piuttosto in un’azione diretta nei confronti del rappresentante stesso, nell’ambito del rapporto interno di mandato.

In conclusione, il singolo condominio è legittimato all’impugnazione della delibera del supercondominio ma solo nei casi in cui il proprio rappresentante sia stato assente, si sia astenuto oppure abbia espresso voto contrario alla delibera. Il rappresentante, però, risponde nei confronti dei rappresentanti secondo le regole del mandato.

Autore Stefania Temperino

Associate

Milano

s.temperino@lascalaw.com

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